Green pass obbligatorio nelle scuole e nei trasporti

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Green pass obbligatorio nelle scuole e nei trasporti

1° settembre 2021, una data da ricordare. A decorrere da tale data (e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza) il green pass diventa obbligatorio per circa 3,5 milioni di lavoratori occupati in diversi settori produttivi, fatta eccezione per chi lavora nei trasporti a lunga percorrenza (treni, navi, aerei, autobus). Per questi settori infatti l’obbligo riguarda solo i passeggeri. Lo ricorda la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con comunicato stampa del 31 agosto 2021, evidenziando complessità e contraddittorietà della normativa sul green pass.

E il quadro regolatorio sul green pass si completa di altri tasselli importanti per l’applicazione delle norme:

Ma andiamo con ordine e analizziamo tutte le novità.

Green pass obbligatorio per gli insegnanti: quadro normativo

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, modifica, all’art. 2, il decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) aggiungendo l’art. 9-ter sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.

L’articolo introduce, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario di esibire il green pass nell’esercizio della propria attività lavorativa.

Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento.

La verifica del rispetto delle prescrizioni è affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole paritarie e delle università.

Il Ministero dell'istruzione, con la circolare del 30 agosto 2021 n. 1260, ha fornito chiarimenti in merito alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 realizzata mediante:

  • la procedura ordinaria che prevede l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. Tale procedura tuttavia comporta la verifica giornaliera di ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica;
  • una nuova procedura automatizzata che sfrutta l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC per velocizzare le operazioni richieste. Per la operatività di tale procedura si attende l’emanazione di un DPCM.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Green pass obbligatorio nei trasporti: quadro normativo

Sempre il decreto-legge n. 111 del 2021 aggiunge l’articolo 9-quater in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto.

Il nuovo articolo 9-quater stabilisce che dal 1° settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Come sottolineato dalla Fondazione Studi CdL (comunicato stampa del 31 agosto 2021) tale normativa interessa però solo i passeggeri e non i lavoratori del settori (quasi 622 mila).

Anche in questo caso occorre avere riguardo alle esenzioni. L’obbligo non riguarda i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e tutti i soggetti ritenuti esenti dal Ministero della salute sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare.

Green pass obbligatorio nelle scuole: verifiche

Con comunicato stampa del 31 agosto 2021, il Garante privacy ha reso noto di aver espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di DPCM che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, comunque utilizzabile.

Il DPCM, si legge nel comunicato, recepisce le indicazioni fornite dal Garante e atte a garantire il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, evitando conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Il provvedimento prevede che le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, debbano verificare quotidianamente e prima dell’accesso dei lavoratori in sede, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC, il mero possesso della certificazione verde Covid-19.

La verifica dovrà riguardare solo il personale in servizio con esclusione di chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

Potranno essere raccolti i dati strettamente necessari all’applicazione delle sanzioni per mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Il personale della scuola interessato al processo di verifica va opportunamente informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale.

Con riferimento alle misure di sicurezza poi i soggetti tenuti ai controlli devono accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio e le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli devono essere oggetto di registrazione in appositi log (conservati per 12 mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

Va integrata infine la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute e relativa ai trattamenti connessi all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 con particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Green pass obbligatorio nei trasporti: nuove linee guida

Con comunicato del 31 agosto 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha infine pubblicato le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole.

Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto.

Si evidenzia la necessità di una diversa articolazione dell'orario di lavoro, differenziata con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa al fine di modulare la mobilità dei lavoratori nonché la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.

Si auspica l'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta e si raccomanda il rispetto di alcune regole generali tra cui la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro che deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori.

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