Gratuità, non esenzione dal bollo

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L’ultima risoluzione pubblicata nel sito delle Entrate è la numero 250, del 17 settembre 2009. L’oggetto è il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo applicabile al rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari del cittadino dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Benché il rilascio della carta di soggiorno sia “gratuito” (decreto legislativo n. 30 del 2007, comma 4) - salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento (stesso Dlgs, comma 6) - il termine “gratuito” utilizzato dal legislatore non integra una espressa previsione esentativa in materia tributaria, ma è unicamente finalizzato a non far gravare sull’interessato l’intero costo del servizio che la Pubblica amministrazione sopporta per il rilascio della carta di soggiorno. La gratuità non vale perciò a riconoscerne l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo. Che andrà corrisposta.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 36 – Imposta di bollo per la carta di soggiorno

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