Gli indici di affidabilità fiscale del contribuente
Pubblicato il 23 maggio 2019
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Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono degli indicatori che misurano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.
Sulla base di tali indicatori, viene espresso il grado di affidabilità fiscale del contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, in relazione ai dati dichiarati, l’accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell’articolo 9-bis, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
Il contribuente, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, può decidere di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Questi ultimi saranno rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, e possono essere integrati per tener conto di particolari situazioni, entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale le integrazioni sono applicate.
Scopo degli indicatori è creare un dialogo tra contribuente e Fisco, per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolando l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, diverse sono state le tappe che hanno portato alla definizione di tali indicatori.
Con i decreti del MEF del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati 175 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, in sostituzione sia dei parametri che degli studi di settore.
Tali indici sono stati elaborati con una metodologia basata sull’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, e rappresentano la sintesi di altri indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.
Con il provvedimento del 30 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, sono state individuate le attività economiche per le quali devono essere revisionati gli Isa da applicare a partire dall’annualità di imposta 2019 e sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2018.
Con il provvedimento 15 febbraio 2019, sono state approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa e alcune modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019, ma la concreta applicazione degli indici viene sancita dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone:
- l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2018;
- l’individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale;
- la gestione delle deleghe agli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia delle Entrate deve fornire ai contribuenti per l’applicazione degli Isa;
- la modifica del decreto del 31 luglio 1998, con la previsione di un invito a presentare il modello Isa, se omesso, da inserire nella ricevuta telematica della dichiarazione dei redditi;
- la previsione della possibilità che i membri della Commissione degli esperti, possano presentare quesiti riguardanti l’applicazione degli Isa, al fine di favorirne la corretta applicazione;
- alcune modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 che aveva approvato la modulistica Isa da utilizzare per il periodo d’imposta 2018.
Il contribuente affidabile e gli indicatori
Dal periodo d’imposta 2018 non vi sarà (con le nuove regole) un ricavo congruo o non congruo, ma un contribuente fiscalmente più o meno affidabile. L’indice assegnato (in una scala tra 1 e 10) rappresenterà il posizionamento di ogni contribuente rispetto alla affidabilità dei suoi comportamenti fiscali.
Più alto sarà questo valore, più elevata sarà l’affidabilità del contribuente e più probabile sarà l’accesso al sistema premiale, inoltre, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo degli Isa, i risultati delle elaborazioni potrebbero essere utilizzati per indirizzare l’attività di controllo sul campo.
Il nuovo sistema tiene conto di una pluralità di indicatori elementari riferiti non solo agli imponibili dichiarati, ma anche ad indicatori di coerenza o di anomalia basati sull’attività economica, premiando i contribuenti più affidabili con periodi di accertamento più brevi, l’esclusione da accertamenti sintetici e presuntivi, o con procedure più rapide per i rimborsi Iva.
Tra gli indicatori la cui combinazione andrà ad individuare l’indicatore sintetico finale si segnala:
- l’indicatore “Ricavi per addetto” che misura l’affidabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto;
- il “Valore aggiunto per addetto” che misura l’affidabilità del valore creato con riferimento al contributo di ciascuno addetto;
- il “Reddito per addetto” che misura l’affidabilità del reddito che una impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento a ciascun addetto;
- la “Durata e il decumulo delle scorte”, che misura invece la corretta gestione del magazzino.
Vi sono, inoltre, i cosiddetti indicatori di anomalia, la cui presenza segnala profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore.
Questi (al contrario di quelli elementari) partecipano al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto in presenza dell’anomalia.
Nuovi Isa e rimanenze finali ed iniziali
Il passaggio dagli studi di settore agli Isa introduce una nuova metodologia statistico-economica, che misurerà il grado di affidabilità/compliance fiscale di imprese e professionisti.
Relativamente alle rimanenze, in applicazione delle regole in vigore dal 1° gennaio 2017 previste dall’articolo 66 del Tuir, per i contribuenti in contabilità semplificata, non è più dovuta l’indicazione delle rimanenze finali (ed iniziali) in dichiarazione dei redditi fra i dati che concorrono a formare il reddito imponibile.
Per tutte le imprese in contabilità semplificata, a prescindere dall’opzione per il regime delle registrazioni Iva di cui all’articolo 18 comma 5 del DPR 600/1973, è necessario riepilogare le rimanenze finali 2018 nel modello Redditi PF o SP al rigo RG38, fra gli altri dati che non concorrono per l’appunto alla determinazione del reddito del contribuente. In assenza di rimanenze, si deve barrare l’apposita casella posta sul Rigo RG38.
Nel modulo Isa e in particolare nel Quadro F (righi F06, F07, F13, F14), vanno ancora indicate non solo le rimanenze finali (suddivise fra quelle annuali e quelle ultrannuali) ma anche quelle iniziali, il cui dato va preso nel Quadro F degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2017. Quindi le rimanenze sono fuori dal reddito, ma rilevano ai fini Isa.
La quantificazione delle rimanenze finali, va effettuata in via extracontabile in base all’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2018, il tutto indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del relativo costo.
Si continua ad usare il metodo classico di rilevazione, che prevede la valorizzazione delle quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre con il corrispondente costo di acquisto.
Contribuenti esclusi dagli Isa
Gli indicatori Isa si applicano in generale agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più’ attività tra quelle per le quali risulta approvato un indicatore e che non ricadono nelle cause di esclusione.
Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR (DPR n. 917 del 22 dicembre 1986), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici (generalmente superiori a 5.164.569 euro);
- si avvale del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso Isa, qualora l’importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- appartiene agli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del D.L. 117/2017;
- appartiene ad organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 117/2017;
- è una impresa sociale di cui al decreto legislativo 112/2017.
Livelli di affidabilità e benefici premiali
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 disciplina, per il periodo d’imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici premiali con l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10.
Nel caso in cui sia raggiunto un punteggio almeno pari a 8 sono previsti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, o del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
NB! - Sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5. |
Coloro che, invece, ottengono livelli di affidabilità almeno pari a 9, sono altresì esclusi:
- dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Dal punto di vista operativo, si evidenzia che nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, deve applicare gli indici per entrambe le categorie reddituali.
Nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa sia per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici deve essere pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Il provvedimento individua anche i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Nello specifico, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
Per favorire invece la corretta applicazione degli Isa, è anche previsto che i membri della Commissione degli esperti possano presentare fino al 30 settembre quesiti riguardanti la nuova applicazione. L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere entro 30 giorni lavorativi ai quesiti, mediante posta elettronica certificata.
Benefici premiali Iva solo dal 2020
Per quanto concerne i benefici premiali relativi all’imposta sul valore aggiunto, questi spettano ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8.
Nello specifico si prevede:
- la compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- il rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b), D.L. 50/2017).
Nel citato provvedimento del 10 maggio, vi sono delle importanti precisazioni sulla “tempistica” con cui fruire dei sopra descritti vantaggi premiali, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 è già stata presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.
I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2018 (Modello Redditi 2019), raggiungeranno un livello di affidabilità fiscale pari a 8 beneficeranno dei vantaggi Iva solo a partire dal 2020.
Il credito Iva interessato dalla premialità è quello relativo all’anno 2019 (che risulterà dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.
Ciò deriva in particolare dalla circostanza che il credito Iva, relativo al 2018, è già stato “gestito” (in termini di compensazione o di rimborso), tuttavia si potrebbero creare dei “disallineamenti” in quanto potrebbe accadere che un soggetto “affidabile” per il 2018, ma non per il 2019 (perché raggiunge un punteggio inferiore ad 8), proceda alla compensazione libera del credito Iva maturato (fino ad euro 50.000) proprio per l’anno in cui il punteggio raggiunto potrebbe essere inferiore al minimo previsto.
L’acquisizione dei dati
Gli intermediari incaricati alla trasmissione telematica devono seguire un particolare procedimento per l’acquisizione massiva dei dati, per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2018 tramite il cassetto fiscale.
In particolare, se gli intermediari incaricati alla trasmissione telematica sono già delegati all’accesso al cassetto fiscale, questi devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
Per ciascun contribuente, il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.
Se non è presente la delega, gli intermediari dovranno acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa e trasmettere all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati, con un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
Gli intermediari devono conservare le deleghe acquisite, insieme alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e devono individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari.
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione “ricevute” dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse.
Adeguamento in dichiarazione
Gli Isa consentono al contribuente, che intende migliorare il proprio indice di affidabilità ed accedere quindi ai regimi premiali previsti, di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi di reddito, anche se non risultanti dalle scritture contabili.
Per le imprese, nel campo F03 del modello dei dati contabili Isa è presente il rigo “Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale”.
Per i professionisti, la modifica va effettuata nel rigo G02 “Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità” del quadro dati contabili destinato nei nuovi prospetti all’indicazione dei maggiori compensi e non più all’adeguamento al compenso congruo.
NB! - Tali maggiori ricavi/compensi, avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore. |
Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva.
Per effettuare, tramite modello F24, il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, si dovrà utilizzare il codice tributo “6494” (Isa - indici sintetici di affidabilità fiscale integrazione Iva).
Il principio di fondo rimane quello previsto per gli studi di settore, dove il maggior valore ai fini dell’imposta sul valore aggiunto avviene sulla base dell’aliquota media stimata dal software. In dichiarazione dei redditi e in dichiarazione Irap, verranno aumentati i componenti positivi dell’importo indicato nel rigo RF3 e RG2 del modello Isa, così da elevare i rispettivi imponibili che si rifletteranno di conseguenza in una maggiore imposta da versare per effetto dell’aggiustamento avvenuto a scritture contabili chiuse.
La novità, dunque, risiede nel fatto che sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi: infatti, con gli Isa quest’ultimo potrà alzare i ricavi per migliorare il proprio posizionamento, senza dover per forza arrivare al valore massimo (voto 10).
Se, ad esempio, al contribuente viene attribuito dal software Isa il punteggio finale di 5, egli potrà decidere di alzare il proprio livello di imponibile quel tanto che basta per arrivare ad esempio al 6 o a 7, senza obbligatoriamente raggiungere il punteggio massimo di 10.
In precedenza l’adeguamento al ricavo congruo prevedeva un solo livello (il “ricavo puntuale”) al quale il contribuente avrebbe dovuto uniformarsi al fine di completare l’operazione di adeguamento al risultato stimato dal software Gerico.
NB! - Si ricorda che l’adeguamento al cosiddetto “ricavo minimo” pur se considerato “ricavo ammissibile” dalla procedura, non forniva in ogni caso alcuna garanzia in sede di accertamento. |
Anche negli Isa come negli studi di settore, le imposte che derivano dai maggiori ricavi dichiarati devono essere versate entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall’articolo 20 del D.lgs 241/1997 per i pagamenti rateali. Entro lo stesso termine deve essere effettuata l’annotazione nei registri Iva dei maggiori ricavi.
La dichiarazione di questi maggiori importi non comporta mai, in nessun caso, l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte venga effettuato entro i termini sopra indicati.
Le storia fiscale del contribuente
La messa a disposizione del contribuente, da parte dell’Agenzia, dei dati che quest’ultimo deve acquisire per applicare gli Isa, rappresenta una delle principali novità nelle dinamiche del rapporto tra Agenzia e contribuente, rispetto a quanto avveniva per gli studi di settore.
La circostanza che per il calcolo degli indici di affidabilità fiscale, non sono sufficienti i soli dati relativi alla annualità di applicazione dichiarati dal contribuente, ma anche quelli in possesso dell’Amministrazione finanziaria, rappresenta una novità.
Tali informazioni, congiuntamente a quelle dichiarate, contribuiscono ad alimentare il calcolo dell’Isa e a fornire al contribuente il proprio giudizio di affidabilità.
Con tale procedura è possibile, senza aumentare l’onere dichiarativo, disporre di più dati per arrivare a stime sempre più efficienti e precise e cogliere sempre più le dinamiche economiche nel tempo.
L’attenzione alla “storia fiscale” del contribuente rappresenta probabilmente l’elemento che meglio caratterizza la nuova procedura rispetto alle precedenti esperienze poste in atto dall’Amministrazione finanziaria.
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 |
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