Giudici di pace, obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS

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Giudici di pace, obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS

Alla luce della riforma della magistratura onoraria, avvenuta per mezzo del D.Lgs. n. 116/2017, è stata attuata un’importante revisione delle esistenti figure dei giudici onorari di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. In particolare sono state introdotte nuove regole e requisiti in materia di attribuzione dell’incarico, durata e conferma dell’incarico, indennità e procedure disciplinari.

In tal contesto, la predetta riforma all’art. 25, co. 3 ha esteso anche la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari che ne risultano privi in considerazione del quadro normativo previgente. Pertanto, con la circolare n. 128 del 25 settembre 2019, l’INPS ha illustrato le novità normative e la procedura per l’iscrizione dei predetti soggetti alla Gestione separata INPS.

Giudici di pace, aliquota contributiva della Gestione separata INPS

Per i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (cd. “liberi professionisti senza cassa”). Pertanto, per quest’anno, l’aliquota contributiva corrisponde al 25,72%.

Sono esclusi dall’iscrizione alla Gestione separata INPS i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma.

Giudici di pace, natura del reddito

Relativamente alla natura del reddito percepito dai magistrati onorari, il D.Lgs. n. 116/2017 ha disposto che le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari - in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente - rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, individuati all’art. 53, co. 2, lett. f-bis), del Dpr. n. 917/1986.

Giudici di pace, modalità di iscrizione alla Gestione separata INPS

L’iscrizione alla Gestione separata INPS avviene inviando la domanda attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale INPS;
  • Contact Center Multicanale: numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore;
  • intermediari dell’Istituto: attraverso i relativi servizi telematici.

Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve:

  • selezionare la tipologia “professionista”;
  • compilare tutti i campi con i dati anagrafici.

Si precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000). In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata INPS senza attribuzione di alcun numero di matricola.

La posizione previdenziale, i versamenti effettuati, nonché i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale, possono essere verificati in qualsiasi momento mediante il proprio PIN dispositivo, accedendo al “Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti”.

Giudici di pace, determinazione della contribuzione previdenziale

Per il calcolo della contribuzione previdenziale si applicano le medesime modalità previste per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Pertanto:

  • il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Redditi, quadro RL, sez. III;
  • la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Redditi, quadro RR “Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” seguendo le istruzioni del modello Redditi, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali:

  • saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione;
  • secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 febbraio 2019 - Gestione separata INPS, invariate le aliquote per il 2019 – Bonaddio

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