Frana sulla strada? Anas sempre responsabile

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Con riferimento alla custodia delle strade, è funzione primaria dell'ente proprietario quella di garantire la sicurezza della circolazione.

Spetta, pertanto, all'Anas il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario.

Ne discende che l'ente non possa consentire la circolazione su un tratto di strada di cui abbia la custodia senza adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio.

Responsabilità concorrente

In questa prospettiva, risulta del tutto inconsistente l'assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilità del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l'Anas debba essere assolta da eventuali istanze risarcitorie.

L'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina, infatti, quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi siano, ineluttabilmente, destinati a cadere mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che costituisce uno dei compiti primari dell'Anas.

Sono questi gli assunti ribaditi dalla Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 17095 del 28 luglio 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - L'Anas risponde sempre dei danni da frana – A.Gal.

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