Fra mantenimento e alimenti disparità legittima

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La Corte di cassazione – sentenza n. 373 del 14 novembre – sancisce che non sono ammessi benefici fiscali all’ex coniuge che dà il mantenimento ai figli. Infatti, non è possibile detrarre dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge per la separazione o il divorzio. Con la sentenza, la Cassazione ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Novara in relazione all’articolo 10 del Tuir. I supremi giudici hanno voluto eliminare ogni sorta di disparità di trattamento tra i contribuenti che corrispondono il mantenimento, i quali non continueranno a godere dei benefici fiscali, e quelli che invece corrispondono gli alimenti che hanno modo di detrarre gli assegni. Il discrimine tra i due casi è rappresentato dal prestare effettivamente l’assistenza familiare, che resta valida solo nel caso degli alimenti. Dunque, non contrasta con la Costituzione l’art. 10 del Tuir che esclude la deducibilità dal reddito Irpef degli assegni periodici corrisposti al coniuge per il mantenimento dei figli in seguito ad un provvedimento di separazione o divorzio e che, allo stesso tempo, consente la deduzione delle somme corrisposte per gli alimenti.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Assegni di divorzio non detraibili – Alberici

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