Forum irregolarità formali. In arrivo circolare delle Entrate
Pubblicato il 08 maggio 2019
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L’agenzia delle Entrate fornirà, con una circolare di prossima pubblicazione, l’elenco dettagliato delle violazioni formali oggetto della definizione agevolata. Lo ha annunciato il direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, nel corso del forum sulla pace fiscale organizzato dal Cndcec e svoltosi il 7 maggio 2019.
Dunque, vista la scadenza del 31 maggio per il versamento della prima rata utile per la definizione agevolata delle violazioni formali (la seconda è prevista per il 2 marzo 2020), le Entrate emaneranno apposita circolare esplicativa contenente gli elenchi di tutte le casistiche in cui l'errore sussiste e in cui non sussiste.
Nel corso del forum è stata espressa la volontà di concedere la sanatoria sugli avvisi di accertamento, anche se il contribuente ha proposto ricorso dopo il 24 ottobre 2018. Lo stop arriva solo se si ravvisano casi di frodi.
Quindi, la definizione presentata dal contribuente che ha proposto ricorso sarà valida, purchè vi sia stata la buona fede. Ammessa la sanatoria se è stata trasmessa istanza di accertamento con adesione dopo il 24 ottobre 2018; al limite, sarà possibile esprimere la rinuncia con apposita comunicazione.
Definizione agevolata. Sanate le violazioni degli intermediari
Durante il forum è stato ribadito che nella definizione agevolata rientrano anche le violazioni degli intermediari, come i ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni tributarie. Diverso il caso della vera e propria omissione, che non può essere sanata in quanto comporta conseguenze sulla determinazione della base imponibile. Ammessa, invece, la definizione per le violazioni commesse nella trasmissione dei dati della tessera sanitaria.
Definizione agevolata. Rimozione delle irregolarità
In merito al perfezionamento della sanatoria, per il quale si chiede che siano rimosse le irregolarità o le omissioni, viene specificato che:
- non va svolta alcuna azione nei casi di violazione della normativa sul reverse charge, purchè sia stata regolarmente assolta l’imposta;
- se il contribuente non dovesse rimuovere alcune delle violazioni commesse, qualora venga accertata la buona fede, non sarà sanzionabile a patto che corregga la violazione riscontrata entro 30 giorni.
- eDotto.com – Edicola del 18 marzo 2019 - Pace fiscale, sanatoria errori formali. Istruzioni operative dalle Entrate – Moscioni
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