Pace fiscale, sanatoria errori formali. Istruzioni operative dalle Entrate

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Pace fiscale, sanatoria errori formali. Istruzioni operative dalle Entrate

Il Decreto fiscale n. 119/2018 ha previsto la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cosiddette “violazioni formali”.

Lo stesso Dl rinviava ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione della suddetta “regolarizzazione agevolata delle violazioni formali”.

L’Agenzia ha adempiuto al riguardo con il provvedimento n. 62274/2019 del 15 marzo scorso, con il quale vengono rese note le necessarie disposizioni esecutive sulle tipologie di violazioni regolarizzabili e sugli adempimenti da effettuare per il perfezionamento della procedura.

Ambito applicativo, correzione errori formali

La definizione agevolata riguarda le violazioni formali che non rilevano per la determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap e delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile, anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

Sono regolarizzabili le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 da contribuenti, sostituti d'imposta, intermediari e chiunque sia tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.

Dunque, l’Agenzia apre anche alle violazioni commesse dagli intermediari telematici.

Inoltre, possono essere regolarizzate solo le violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative.

Errori formali, quando la regolarizzazione non si applica

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

  • le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi;

  • le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018);

  • le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata;

  • le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie).

Errori formali, modalità di regolarizzazione

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni;

  • il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.


Se le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

  • la prima entro il 31 maggio 2019;

  • la seconda entro il 2 marzo 2020.

É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Per il pagamento non è possibile ricorre alla compensazione e con apposita risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nell’F24.

Non rileva il numero di violazioni, ma il periodo d'imposta. Se diverse violazioni sono state commesse in un'unica annualità, si deve versare solo 200 euro.

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.

Per quanto riguarda “la rimozione delle irregolarità od omissioni”, la rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

Il provvedimento n. 62274/2019, inoltre, stabilisce che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo ai profili della violazione formale, come per esempio nel caso di violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 14 dicembre 2018 - Decreto fiscale convertito in legge. Tutte le novità su pace fiscale e fatturazione elettronica – Moscioni

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