Formazione obbligatoria revisori legali, dal 2024 si punta alla sostenibilità

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Formazione obbligatoria revisori legali, dal 2024 si punta alla sostenibilità

Arrivano dalla Ragioneria generale dello Stato le istruzioni per i revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dal Dlgs n. 135/2016, in materia di formazione continua per il triennio formativo 2023-2025.

La circolare n. 12 del 15 marzo 2024 contiene le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale a carico dei revisori legali dei conti.

Revisori legali, formazione professionale obbligatoria

La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti è stata introdotta dalla Direttiva 2006/43/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, l’articolo 5 del citato Dlgs n. 39/2010, come modificato dal successivo Decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, disciplina le modalità di svolgimento della formazione.

Con l’introduzione dell’obbligo della formazione continua si intende garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, assicurando di conseguenza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi.

Tale obiettivo è peraltro coerente con il disegno del legislatore europeo che ha concepito il registro della revisione legale quale fondamentale strumento di garanzia della corretta ed efficace revisione dei bilanci.

Revisori legali, chi è obbligato alla formazione continua

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti al registro senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione nella sezione A o nella sezione B.

NOTA BENE: Pertanto, i revisori che non fossero titolari di incarichi di revisione legale sono egualmente assoggettati ai suddetti obblighi e devono provvedere all’assolvimento al pari dei revisori titolari di incarichi di revisione legale.

Triennio formativo 2023-2025, nuove istruzioni

La circolare n. 3/2020 ha impartito le istruzioni operative in materia di formazione continua dei revisori legali per il triennio 2020-2022; in assenza di novità per l’anno formativo 2023, l'impostazione generale già adottata con la suddetta circolare ha continuato ad essere pienamente applicabile anche per l’anno in questione.

Nel 2024, invece, sono già intervenute rilevanti novità che hanno reso necessario un intervento sulla organizzazione della formazione continua per il triennio in corso.

La novità più significativa è legata all’emanazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive”, di seguito CSRD, la quale ha apportato rilevanti modifiche, tra l'altro, alla Direttiva 2006/43/CE (c.d. Direttiva Audit), in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, alcune delle quali avranno un sensibile impatto anche sulle disposizioni in materia di formazione continua dei revisori legali.

Per tali ragioni il programma formativo per l’anno 2024 è stato significativamente ampliato, mediante l’inserimento nel Programma annuale di aggiornamento professionale del 2024 di un apposito Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D) denominata “Rendicontazione di sostenibilità”, articolato sulla base dell’elencazione delle materie indicate nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva Audit, come modificata dalla direttiva CSRD.

In attesa del recepimento nell’ordinamento italiano della citata direttiva CSRD, con cui verrà disciplinato lo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i revisori potranno comunque acquisire le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

Formazione continua revisori legali dei conti

Come per i precedenti trienni, il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola su tre diversi canali di formazione:

  1. la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze;
  2. la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
  3. il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

NOTA BENE: Tali canali non devono intendersi come alternativi ma possono  essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell’intera offerta formativa e di partecipare a quelli ritenuti più adatti alla propria esperienza professionale e alle proprie necessità.

Il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza, tecnica professionale della revisione legale).

I corsi possono essere fruiti interamente a distanza, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula.

Nell’ambito dello stesso triennio, il medesimo corso non consente di maturare ulteriori crediti formativi, mentre sono ammessi e consentono la maturazione di ulteriori crediti quei corsi che trattano aspetti diversi dello stesso argomento, oppure che rappresentano un approfondimento o un aggiornamento della tematica.

Quiz finale: È stato introdotto l'obbligo del quiz di verifica finale dei moduli formativi della piattaforma digitale del MEF, da superare con almeno il 70% di risposte corrette per il riconoscimento dei crediti formativi.

Esenzioni e fase transitoria

Tutti gli iscritti al registro sono assoggettati all’obbligo formativo in ragione dell’iscrizione senza che rilevi la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell’iscritto.

Ciò vuol dire che l’obbligo è generalizzato e, a titolo di esempio, è assoggettato anche l’iscritto che non ha mai accettato né svolto incarichi di revisione legale dei conti ed è, quindi, del tutto indifferente la collocazione nelle sezioni A o B del registro.

Non sono infatti in alcun caso previsti né deroghe né esenzioni né esoneri.

In ragione di tale assenza di eccezioni, il Ministero mette a disposizione degli iscritti una offerta formativa a distanza, in modo da agevolare l’assolvimento dell’obbligo.

NOTA BENE: Tutti gli iscritti che svolgono qualsiasi tipo di attività lavorativa (tanto più se riguardante lo svolgimento di incarichi di revisione legale o di attività cui abilita l’iscrizione al registro) devono essere in grado di adempiere anche agli obblighi formativi.

Sono esentati i revisori legali sospesi dal registro a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione. L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvimento del debito formativo pregresso.

ATTENZIONE: Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza.

Sanzioni

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo rappresenta una delle fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Al riguardo, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.

Il regolamento disciplinante di procedimento sanzionatorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 e questa Amministrazione sta procedendo alla rilevazione dei mancati adempimenti degli obblighi formativi per le successive iniziative.

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