Forfait da escludere per le spese straordinarie

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Nell'ambito del mantenimento dei figli, vanno intese come spese “straordinarie” quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Ne discende che l'inclusione di dette spese in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico di uno dei due genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 155 del Codice civile e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole.

In tale contesto, infatti, quest'ultima potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Ne discende che, anche se la distribuzione delle spese straordinarie non trova una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico, introduce, nell'individuazione del contributo in favore dei figli, “una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.

Sono queste le conclusioni a cui approda la Cassazione nel testo della sentenza n. 18869 depositata l'8 settembre 2014.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Spese straordinarie mai a forfait – Negri
  • ItaliaOggi, p. 26 – L'ex coniuge partecipa anche alle spese per i libri - Alberici

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