Fondo per il credito alle PMI vittime di mancati pagamenti. Modi e tempi delle domande di accesso
Pubblicato il 20 agosto 2019
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Il Ministero dello Sviluppo Economico emana una circolare in attuazione della Legge n. 58/2019 modificativa della legge n. 208/2015, che riguarda le domande di finanziamento agevolato presentate dalle PMI a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 58/2019.
Si tratta, in particolare, dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti”, da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e di false comunicazioni sociali. La circolare n. 312471 del 7 agosto 2019 detta, dunque, ad imprese e professionisti interessati, le modalità e i termini di presentazione delle relative citate domande di accesso, nonché le procedure di concessione, erogazione e rimborso dei detti finanziamenti agevolati.
Il “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” è stato istituito con la finalità di ripristinare la liquidità di Piccole e Medie Imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto, per l'appunto, vittime dei mancati pagamenti sopra richiamati.
E' stabilito che per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, i procedimenti penali (o civili) a carico delle imprese debitrici imputate devono risultare in corso alla data di presentazione delle domande di accesso.
Accesso al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti. Ambito soggettivo
Possono accedere al Fondo le Piccole e Medie Imprese, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale (come detto, pendente alla data di presentazione delle domande), a carico di debitori imputati dei delitti sopra descritti. Possono, altresì, accedervi le Piccole e Medie Imprese e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per quei reati, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi.
Il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all’esito della verifica.
Accesso al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti. Revoca del finanziamento
Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto.
Infine, in ipotesi di assoluzione dei debitori imputati per i delitti enunciati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate.
- eDotto.com – Edicola del 26 luglio 2017 - Vittime mancati pagamenti nuovo requisito per l'accesso al Fondo – G. Lupoi
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