Fondi di solidarietà e Fondi territoriali: come adeguarsi alle novità
Pubblicato il 24 ottobre 2022
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Arrivano, a pochi mesi dalla scadenza, nuove istruzioni da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'adeguamento dei Fondi di solidarietà e dei Fondi territoriali intersettoriali alle novità della riforma in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge di Bilancio 2022.
A fornirle è la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022. Approfondiamone il contenuto.
Adeguamento dei Fondi di solidarietà: cosa prevede la legge di Bilancio 2022
Dal 1° gennaio 2022 è cambiata la soglia dimensionale per l'istituzione obbligatoria dei Fondi di solidarietà, ora prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
I Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 e che prevedano una soglia dimensionale di accesso diversa da quella prescritta dalla legge, sono tenuti ad adeguare la disciplina entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre, l’articolo 30 comma 1 bis del D.Lgs. n. 148 del 2015 prevede che, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali e territoriali (articoli 26, 27 e 40) assicurino, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis (massimale unico, pari, per il 2022, all'importo lordo di 1.222,51 euro), di durata in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 (24 mesi in un quinquennio mobile).
Il mancato adeguamento comporta, dal 1° gennaio 2023, l'assorbimento dei datori di lavoro nell’alveo del Fondo di integrazione salariale con il trasferimento, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, dei contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Al riguardo il Ministero del Lavoro ha già emanato la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, a cui hanno fatto seguito le circolari n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 e il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 dell’INPS.
Il Ministero del lavoro ora torna sull'argomento con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022, con cui fornisce un “riepilogo sistematico degli obblighi di adeguamento posti dalla riforma e delle conseguenti indicazioni operative”.
ATTENZIONE: Prima di esaminarne i contenuti della circolare in commento è opportuno rilevare, in premessa, che il Ministero del lavoro fa presente che:
- l'obbligo di adeguamento riguarda i fondi già costituiti “al 31 dicembre 2021”;
- la data del 31 dicembre 2022 prevista l’adeguamento si applica anche ai fondi di solidarietà più recentemente costituiti, ossia il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Adeguamento dei Fondi di solidarietà: nuova soglia dimensionale
Per l'adeguamento dei Fondi di solidarietà con soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prevista per legge è possibile stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La sottoscrizione del predetto accordo collettivo di adeguamento della disciplina del Fondo di settore alla nuova soglia dimensionale di accesso dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 e andrà trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV.
Con l'acquisizione dell'accordo si avvia l’iter istruttorio atto a verificare anche la sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (8 anni) in ragione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
NOTA BENE: In caso di non sostenibilità finanziaria, l'accordo dovrà contenere anche una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo.
Al termine dell’iter istruttorio, verrà emesso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la modifica degli atti istitutivi dei Fondi.
Analogamente si dovrà operare per i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige che prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, per i quali la modifica degli atti istitutivi avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con il Presidente della Provincia Autonoma.
Adeguamento dei Fondi di solidarietà: assegno di integrazione salariale
La stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative è la strada da seguire anche per l'adeguamento dei Fondi già costituiti e che prevedano una prestazione di assegno ordinario (i.e. assegno di integrazione salariale) che non risponde ai nuovi requisiti relativamente a causali, importo e durata di cui all'assegno di integrazione salariale.
Le parti sociali, una volta verificata la difformità della disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento all’assegno ordinario (i.e. assegno di integrazione salariale) dovranno sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2022, un accordo collettivo di adeguamento, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - Divisione IV.
Il Ministero del lavoro evidenzia che la modifica della disciplina non dovrà incidere sulla sostenibilità finanziaria del Fondo nel medio periodo ovvero, in caso contrario, eventualmente prevedere la rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
Le parti sociali dovranno verificare poi che la prestazione erogata dal Fondo sia rispondente ai requisiti previsti per legge. Con particolare riferimento alla durata della prestazione, le parti sociali dovranno verificare che la prestazione sia in concreto garantita anche tenendo conto dei tetti aziendali stabiliti da alcuni decreti istitutivi dei fondi a garanzia del loro equilibrio finanziario e, se necessario, adeguare l’assegno di integrazione salariale alle nuove durate anche tenendo conto dei tetti aziendali qualora si andasse ad inficiare la durata massima della prestazione autorizzabile.
NOTA BENE: Il Ministero del lavoro chiarisce che non è sufficiente la conformità formale del decreto istitutivo del fondo ai nuovi requisiti di legge in materia di durata, ma va garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo. Se i tetti aziendali non lo consentono, si dovrà adeguare la disciplina del Fondo entro il 31 dicembre 2022, vuoi eliminando o rimodulando la previsione di tali limiti vuoi aumentando l’aliquota di contribuzione ordinaria se, rimodulando tali limiti, non è garantita la sostenibilità finanziaria del Fondo.
Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio con la verifica anche della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni). Al termine, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Presidenti delle Province Autonome nel caso dei Fondi territoriali.
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