Assegno di integrazione salariale e FIS: in chiaro i criteri per le domande

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Assegno di integrazione salariale e FIS: in chiaro i criteri per le domande

Nella corposa circolare n. 109 del 5 ottobre 2022 l'Istituto, oltre a fornire chiarimenti sui criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di contratti di solidarietà, rilascia i seguenti modelli standard che i datori di lavoro dovranno utilizzare per rendere la relazione unica semplificata:

1) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per causale riorganizzazione (Allegato 2);

2) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per causale riorganizzazione per processi di transizione (Allegato 3);

3) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per causale crisi aziendale con continuazione di attività (Allegato 4);

4) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per causale crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto (Allegato 5).

Fondo di integrazione salariale (FIS): le novità della legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha innovato la disciplina del FIS e in materia di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il Fondo di integrazione salariale riconosce l’assegno di integrazione salariale per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente:

  • fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie;
  • più di 15 dipendenti nel semestre precedente (e per i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del D.Lgs n. 148/2015), il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale solo per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie si dovrà presentare domanda al Ministero del Lavoro).

Con il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33, di modifica del D.M. n. 94033/2016, sono stati definiti i criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie garantite dal FIS, criteri sui quali si sofferma l'INPS con la circolare n. 109 del 2022 emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro.

Si sintetizzano di seguito i chiarimenti forniti rinviando per i dettagli alla circolare.

Causale riorganizzazione aziendale

L'INPS ricorda che la riorganizzazione aziendale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.

Dal 1° gennaio 2022, nell’ambito della riorganizzazione aziendale rientrano anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione. Si tratta di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

NOTA BENE: L'INPS chiarisce che tale nuova situazione non postula necessariamente la presenza di significative inefficienze gestionali dell’azienda.

L'Istituto elenca nel dettaglio tutti i criteri da seguire per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale. In particolare, preme qui rilevare che rientrano nella definizione di “processi di transizione”:

  • i processi finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale;
  • i processi di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica;
  • i processi di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Causale crisi aziendale

Con riferimento ai criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale crisi, l'INPS in particolare ricorda che il comma 2 dell’articolo 2 del D.M. n. 33/2022 fornisce ai datori di lavoro l’elencazione delle possibili motivazioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi e che la produzione dei dati economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale.

In merito poi all’eventuale presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale viene chiarito che il datore di lavoro deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte (ad esempio, assunzione riferita a personale che svolge mansioni inizialmente non presenti nell’organico aziendale).

Per quanto riguarda la causale crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto, l'INPS fa presente che la stessa è determinata da un evento esogeno al datore di lavoro e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi espressamente elencati dalla norma e ricordati dall'Istituto nella circolare in commento.

In particolare, si richiede che il datore di lavoro illustri la natura dell’evento che ha determinato la crisi, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali. Va inoltre specificata la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.

Causale contratto di solidarietà

L'INPS ricorda innanzitutto le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di contratto di solidarietà.

NOVITÀ: Dal 1° gennaio 2022 le percentuali di riduzione per ricorrere al contratto di solidarietà sono le seguenti:

  • la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati non può essere superiore all’80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non può essere superiore al 90%.

Con riferimento ai criteri per l'accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, l'Istituto evidenzia, in particolare, che la riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle predette percentuali di riduzioni e che i lavoratori part-time possono essere ammessi se è dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Inoltre, il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato stagionali e non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori in solidarietà.

Cumulo CIGO e CIGS

Infine, l'INPS fa presente che il cumulo degli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale è applicabile:

  • ai datori di lavoro destinatari del FIS che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente e che, dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e possono richiedere al FIS l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie;
  • alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Il cumulo non si applica invece ai datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al FIS prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.
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