Riforma degli ammortizzatori sociali, le novità dal 1 gennaio
Pubblicato il 04 gennaio 2022
In questo articolo:
- Lavoratori beneficiari
- Anzianità di effettivo lavoro
- Computo dei lavoratori dipendenti per la CIGS
- Importi del trattamento di integrazione salariale.
- Contribuzione addizionale
- Erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
- Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
- Cassa integrazione guadagni straordinaria
- Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie
- Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie
- Fondi di solidarietà bilaterali
- Fondo di integrazione salariale
- Accordo di transizione occupazionale
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La prima circolare dell'anno emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è datata 3 gennaio 2022 ed è dedicata alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di Bilancio 2022.
La circolare n. 1 del 2022 fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per le aziende che vogliono accedere al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario.
La legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, modifica e integra il decreto legislativo n. 148 del 2015, con l'obiettivo di costruire un "modello di welfare inclusivo", accrescendo l'equità generale del sistema degli ammortizzatori sociali
Le modifiche si applicano ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Sono pertanto esclusi dal suo ambito di applicazione i periodi iniziati nel corso del 2021 e che proseguono nel 2022.
Si fornisce di seguito una sintesi dei principali chiarimenti ministeriali.
Lavoratori beneficiari
Dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, oltre naturalmente ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato. Restano invece esclusi i dirigenti.
Per gli apprendisti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo.
Anzianità di effettivo lavoro
Passa da 90 a 30 giorni il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva dove operano per godere delle integrazioni salariali.
I 30 giorni, evidenzia il Ministero del lavoro, devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione della CIG ordinaria o straordinaria.
Per effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale. Sono computate nei 30 giorni anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Il requisito non è però richiesto per l’accesso alla CIGO per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.
Computo dei lavoratori dipendenti per la CIGS
Per fruire dei trattamenti di integrazione l’impresa deve avere alle dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Tale soglia, secondo le nuove norme della legge di Bilancio 2022, deve tenere conto dei lavoratori con la qualifica di dirigente, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti nonchè dei lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Vanno considerati nel calcolo dell’organico i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nessuna soglia dimensionale è invece prevista per l'accesso agli ammortizzatori sociali straordinari da parte di:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Importi del trattamento di integrazione salariale.
Viene eliminato, dal 1° gennaio 2022, il "tetto basso" della misura del trattamento di integrazione salariale. Si prevede un unico tetto della prestazione pari all'importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b), come rivalutato annualmente dall’INPS (per l’anno 2021, è pari a € 1.199,72) secondo gli indici ISTAT e prescindendo dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Contribuzione addizionale
Le imprese che ricorrono alla cassa integrazione guadagni, straordinaria e ordinaria, dal 1° gennaio 2025 saranno tenute a versare un contributo addizionale ridotto rispetto alle attuali aliquote. In particolare, la misura premiante riguarderà solo le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall’ultima richiesta. Per le stesse il contributo addizionale sarà calcolato secondo le seguenti aliquote:
• al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
• al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
• al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Sono escluse dal versamento del contributo addizionale le imprese sottoposte a procedura concorsuale, quelle ammesse all’amministrazione straordinaria e che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10 ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 come convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
Nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro abbia autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi infruttuosamente tali termini, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
La legge di Bilancio 2022 prevede che non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga - nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro - attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi o attività di lavoro autonomo.
Il trattamento di integrazione salariale è sospeso per la durata del rapporto di lavoro se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle 6 mensilità.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
La riforma degli ammortizzatori sociali non tocca in modo significativo la disciplina della CIGO, ma interviene sulla cassa integrazione guadagni straordinaria stabilendo che la relativa disciplina si applichi alle imprese che nel semestre precedente la presentazione dell’istanza abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti calcolati in base ai criteri indicati in precedenza.
Inoltre le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi sono estesi a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
La disciplina della CIGS si applica anche ai datori di lavoro con più 15 dipendenti, iscritti al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) e, a prescindere dal requisito occupazionale (per le causali di cui si dirà più avanti), alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate e alle imprese del sistema aeroportuale nonché ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie
Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale. La causale è stata ampliata alle ipotesi di programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. In tal caso l’impresa deve presentare un programma di interventi (che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE) con l'indicazione delle azioni di transizione da realizzare o delle azioni di riconversione degli impianti già esistenti e che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;
b) crisi aziendale. Le imprese devono predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare anche gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
c) Solidarietà. Dal 1° gennaio 2022, per i contratti di solidarietà difensivi la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie
Dal 1° gennaio 2022 anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti, è richiesto un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0.30% a carico del lavoratore.
Fondi di solidarietà bilaterali
Il campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti è esteso ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.
In mancanza di adeguamento dei Fondi entro il 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale.
Fondo di integrazione salariale
Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Accordo di transizione occupazionale
È previsto un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (c.d. accordo di transizione occupazionale).
I lavoratori interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo, viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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