Flussi di ingresso 2025. Nulla osta: come e quando precompilare la domanda
Pubblicato il 28 ottobre 2024
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A partire dal 1° novembre 2024 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta per gli ingressi in Italia di lavoratori stranieri nell’anno 2025, relativamente ai click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025.
Lo comunicano, con circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024, il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero del turismo.
Per effetto delle disposizioni del decreto Flussi 2025 (articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145) e a differenza di quanto avveniva in passato, la fase di precompilazione diventa un passaggio necessario e obbligato della procedura, per tutti quei datori di lavoro che intendono avanzare richiesta di nulla osta a valere sulle quote di ingresso 2025.
Le domande per i click day di febbraio 2025 dovranno essere precompilate online entro il 30 novembre 2024.
Relativamente al click day del 1° ottobre 2025, il secondo previsto per il lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (art. 2, comma 6, lett. b, del decreto legge n.145/2024), la precompilazione delle domande dovrà essere effettuata dal 1° al 31 luglio 2025.
Quote di ingresso 2025
Le quote di ingresso per l’anno 2025, previste dal decreto di programmazione triennale (D.P.C.M 27 settembre 2023) e integrate dal decreto Flussi (art. 2, commi 5 e 8 del decreto legge n.145/2024) sono le seguenti:
Tipologia lavoro |
Quote di ingresso 2025 |
Lavoro subordinato non stagionale |
70.720 |
Lavoro autonomo |
730 |
Lavoro stagionale |
110.000 |
Richieste di nulla osta
Il decreto Flussi 2025 (articolo 2, comma 4) introduce un limite al numero di domande che possono essere presentate, per l’anno 2025.
Ciascun datore di lavoro può presentare, infatti, un numero massimo di tre richieste di nulla osta per gli ingressi nell’ambito delle quote prima indicate previste dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. del 27 settembre 2023.
Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all’articolo 24-bis del TUI, oppure tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
Per questi ultimi è prevista una preventiva fase di “profilazione” ossia una fase di preliminare registrazione dei dati identificativi prima dell’avvio dei giorni di precompilazione
Domicilio digitale
Un’altra novità introdotta dal decreto Flussi 2025 è l’obbligatorietà dell’indicazione del domicilio digitale.
Ai fini della presentazione della domanda e per ricevere tutte le comunicazioni provenienti dallo Sportello Unico per l’immigrazione occorre dotarsi di un domicilio digitale, vale a dire di un indirizzo di posta elettronica certificata, iscritto in uno degli indici nazionali.
Come ricorda la circolare congiunta del 24 ottobre 2024, l’indirizzo PEC va registrato nelle banche dati INI-PEC per le persone giuridiche tenute ad iscriversi nel Registro delle Imprese e INAD per le persone giuridiche non tenute ad iscriversi nel Registro delle Imprese e per le persone fisiche.
Verifica presso il centro per l’impiego
Per effetto del decreto Flussi 2025, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego dell’eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se, entro il termine di 8 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori.
Ovviamente l’esito negativo consente al datore di lavoro di presentare domanda di nulla osta.
Asseverazione
Confermato, per il datore di lavoro, l’obbligo di acquisire l’asseverazione, vale a dire il documento con cui i professionisti del lavoro o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
Tale obbligo è previsto per tutti i settori, ivi compreso quello dell’assistenza familiare e socio sanitaria.
L’asseverazione non è richiesta se le domande sono inviate dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo di intesa del 1° ottobre 2024.
Precompilazione delle domande
La precompilazione per l’anno 2025 va effettuata, con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi e secondo il seguente calendario:
Precompilazione |
Click day |
Dal 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 |
Per i click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025 |
Dal 1° al 31 luglio 2025 |
Per i click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (restante 30%) |
L’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda è disponibile, a partire dalle ore 9:00 del 1° novembre 2024, all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/.
I controlli da parte delle amministrazioni competenti sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati, in interoperabilità, contestualmente all’accesso alla precompilazione.
In caso di esito positivo, il datore di lavoro/rappresentante legale riceve all’indirizzo PEC, presente nella banca dati INI-PEC o INAD, un codice di attivazione domanda. L’inserimento di questo codice di attivazione da parte del richiedente consente l’accesso alla domanda.
La domanda, grazie alla interoperabilità delle banche dati, sarà parzialmente precompilata.
Conversione in studio/lavoro
Per le richieste di conversione in studio/lavoro fuori quota, per le quali non è previsto il click day, non è necessaria la fase di precompilazione.
Verifiche dell’INL
Chiusa la fase di precompilazione, dal 1° dicembre 2024 alle date dei click day (e dal 1° agosto al 30 settembre per il click day del 1° ottobre 2025), l’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA per il settore agricolo esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro e le verifiche di congruità del numero di richieste presentate.
Gli esiti di tali verifiche sono comunicati allo Sportello unico competente per l’istruttoria
Click day e domande di nulla osta
Le istanze di nulla osta devono essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità
Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, con il seguente calendario:
Date click day |
Tipologia ingressi |
Dal 5 febbraio 2025 |
Lavoratori subordinati non stagionali (art 6, comma 3, lett.a del D.P.C.M.) |
Dal 7 febbraio 2025 |
Lavoratori subordinati non stagionali anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale (artt. 6, commi 3, lett. b e 4, lett. b e c, del D.P.C.M.) |
Dal 12 febbraio 2025 |
Settore agricolo |
Dal 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali |
Settore turistico-alberghiero |
Dal 1° ottobre 2025, per il restante 30% delle quote complessive stagionali |
Settore turistico-alberghiero |
NOTA BENE: Si rammenta che a decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani.
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