FdS per le attività professionali, nuove istruzioni Uniemens
Pubblicato il 15 marzo 2022
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Nuove indicazioni operative ai fini Uniemens per quanto riguarda il versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, di cui al Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. A tal fine, infatti, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito>, il codice “M131” o “M149” già in uso;
- in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
- in <SommaADebito>, l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M149) e pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1147 del 14 marzo 2022, rettificando quanto già indicato con il messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022.
FdS per le attività professionali, assolvimento degli obblighi contributivi
Con il messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, l’INPS aveva fornito, in riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative concernenti:
- il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo in argomento dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020);
- le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.
FdS per le attività professionali, recupero del contributo ordinario
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale:
- “L221”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante;
- “L222”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.
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