FdS attività professionali, richiesta e erogazione dell’assegno ordinario
Pubblicato il 22 febbraio 2022
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Con la circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, l’INPS è intervenuto in materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di illustrare le modalità di richiesta ed erogazione dell’assegno di integrazione salariale. In particolare, l’Istituto Previdenziale illustra le causali di intervento, tempi e modalità di presentazione della relativa istanza e detta le istruzioni per l’esposizione degli importi anticipati al lavoratore all’interno del flusso Uniemens.
FdS attività professionali, come accedere alla prestazione?
Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017:
- le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l’entità;
- la durata prevedibile;
- il numero di lavoratori interessati.
Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.
FdS attività professionali, cause d’intervento
L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratti di solidarietà.
FdS attività professionali, durata dell’intervento e contributo addizionale
La prestazione ha una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Inoltre, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il contributo addizionale, invece, è del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
FdS attività professionali, compilazione del flusso UniEmens
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il “CodiceEvento” in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. Nel flusso Uniemens è necessario indicare:
- nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo;
- nell’elemento “IdentEventoCIG” e nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” il codice identificativo ticket
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.
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