Fatture elettroniche alla PA per prestazioni di servizi da contratti di appalto. Chiarimenti

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Fatture elettroniche alla PA per prestazioni di servizi da contratti di appalto. Chiarimenti

Con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’emissione di una fattura elettronica nei confronti di una Pubblica Amministrazione da parte di una impresa per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto.

Nello specifico, si fa chiarezza in merito alla determinazione del momento di emissione della suddetta e-fattura.

Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto

Richiamando quanto sancito all'articolo 3, comma 1, del Decreto IVA, l’Agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente che: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Tali prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […]; oppure l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o se indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo.

Tuttavia, sempre in base al Dpr n. 633/1972, la fattura deve essere comunque emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.

L’Agenzia ammette, però, la possibilità che il momento di emissione della fattura possa anche essere stabilito dagli accordi contrattuali, ma in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo.

Fatture elettroniche verso la PA trasmesse se c'è ricevuta dello SdI

Nel principio di diritto n. 17/2020 si evidenzia che la fattura elettronica nei confronti della PA, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del Sistema di interscambio.

Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA: in tal caso, infatti, il documento si considera comunque emesso.

Pertanto, conclude l’Agenzia, le e-fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse nei confronti della PA in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pubblica Amministrazione.

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