MEF. Regolamento per il rifiuto delle e-fatture da parte della P.A.
Pubblicato il 23 ottobre 2020
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre il “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.
Si tratta del decreto ministeriale n. 132 del 24 agosto 2020, che entrerà in vigore il prossimo 6 novembre.
Il provvedimento, a firma del Ministro dell’Economia di concerto con quello della Pubblica Amministrazione, individua:
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le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare i documenti;
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le modalità attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente o prestatore.
Nello specifico, il DM n. 132/2020, dando attuazione ad una norma prevista nel decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (Dl 119/2018), modifica il decreto ministeriale n. 55 del 2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche.
Fatture elettroniche: quali cause consentono alle P.A. destinatarie di rifiutarle?
Le modifiche apportate al precedente decreto ministeriale consentono ora di individuare in modo puntuale le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche. Viene, infatti, fissato una sorta di catalogo che individua 5 precise cause di rifiuto.
Nel dettaglio, infatti, all’articolo 1 del Dm 132/2020, si sancisce che le Pubbliche Amministrazioni, all’atto della ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente al ricorrere dei seguenti casi:
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fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
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omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
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omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
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omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
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omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Fatture elettroniche: quando le P.A. non possono rifiutarle?
Un aspetto molto importante indicato nel decreto ministeriale reso ufficiale ieri è che le pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutare fatture elettroniche “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione” previsti dall’articolo 26 del Dpr 633/1972.
Inoltre, il rifiuto della fattura deve essere sempre comunicato al cedente/prestatore con le modalità previste dal paragrafo 4.5 dell’allegato B al Dm 55/2013 ed entro il termine indicato dalle specifiche tecniche.
Infine, il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa specifica del rifiuto.
Quindi, a differenza di quanto accade ora - le Pubbliche Amministrazioni hanno la possibilità di rifiutare il documento elettronico senza che vi sia alcun obbligo di indicarne la motivazione – a partire dal prossimo 6 novembre, le Pubbliche Amministrazioni devono indicare chiaramente quale delle 5 possibili cause elencate hanno indotto al rifiuto della ricezione della e-fattura.
Il DM n. 132/2020 contiene anche una clausola di invarianza finanziaria: le nuove disposizioni, infatti, “non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
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