Fatturazione elettronica: in vigore il Codice TD29 per le irregolarità

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Fatturazione elettronica: in vigore il Codice TD29 per le irregolarità

A partire dal 1° aprile 2025, entra in vigore il nuovo codice "Tipo Documento" TD29 per la regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari, come previsto dalle nuove specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.

Questa novità, introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, riforma il sistema sanzionatorio tributario, semplificando e snellendo il processo di regolarizzazione delle irregolarità fiscali. In particolare, il codice TD29 permette di comunicare le omissioni o irregolarità senza l'obbligo di emettere autofattura e versare l'IVA, riducendo l'onere amministrativo per i contribuenti.

Tuttavia, permangono incertezze riguardo le modalità operative per regolarizzare le violazioni commesse nel periodo transitorio, ossia tra il 1° settembre 2024 e il 31 marzo 2025.

Analizziamo, di seguito, le implicazioni pratiche di questo cambiamento, le modalità operative e le modalità di regolarizzazione per il periodo transitorio.

Contesto normativo: novità introdotte dalla riforma delle sanzioni tributarie

La riforma delle sanzioni tributarie, attuata dal D.Lgs. n. 87/2024, ha apportato significative modifiche alla regolamentazione delle fatture omesse o irregolari, semplificando le modalità di regolarizzazione. Prima dell'entrata in vigore di queste nuove disposizioni, il cessionario o committente che non riceveva una fattura nei termini previsti o riceveva una fattura errata era obbligato a emettere un'autofattura e a versare l'IVA relativa all'operazione non correttamente documentata. Questo processo comportava un onere finanziario non indifferente per il contribuente, anche in presenza di errori o omissioni non imputabili a lui.

Con l'introduzione delle nuove disposizioni, il regime di regolarizzazione è stato semplificato. Dal 1° settembre 2024, per evitare sanzioni, il cessionario o committente che non riceve la fattura o riceve una fattura irregolare dovrà comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto per l'emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare. Questo cambiamento consente di evitare il pagamento dell'IVA, che, in precedenza, era una condizione obbligatoria per la regolarizzazione.

Le modifiche sono contenute nel D.Lgs. n. 471/1997 (articolo 6, comma 8), che regola il sistema sanzionatorio tributario.

Inoltre, l'introduzione del D.Lgs. n. 87/2024 ha ridotto le sanzioni e semplificato le modalità di regolarizzazione, rendendo più facile il lavoro degli operatori fiscali. Pertanto, ora:

  • la mancata comunicazione dell'irregolarità comporterà una sanzione pari al 70% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro;
  • mentre, le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 rimangono soggette a sanzioni più severe, pari al 100% dell'imposta dovuta.

Queste modifiche, quindi, non solo semplificano il processo di regolarizzazione, ma riducono anche l'impatto finanziario per i contribuenti, offrendo uno strumento più agile e meno oneroso per evitare sanzioni legate a fatture irregolari o omesse.

Cosa cambia dal 1° Aprile 2025: nuovo obbligo di comunicazione delle fatture irregolari o omessa

A partire dal 1° aprile 2025, la nuova modalità di regolarizzazione delle fatture irregolari tramite il codice TD29 diventa operativa, semplificando notevolmente le pratiche fiscali per i contribuenti.

In particolare:

  1. saranno operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica per lo SdI che le Entrate hanno diffuso il 31 gennaio 2025;
  2. si utilizzerà il codice tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.

Infatti, per regolarizzare l'omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, dal 1° settembre 2024 il cessionario o committente non dovrà più emettere un'autofattura (TD20) e pagare l'IVA per correggere la situazione.

Ma sarà sufficiente effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere anche al pagamento della relativa IVA, da effettuarsi entro 90 giorni dal termine in cui:

  • doveva essere emessa la fattura;
  • è stata emessa la fattura irregolare.

La comunicazione dovrà avvenire attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice Tipo Documento TD29.

Impatti pratici e esempi concreti

Per capire come funziona il nuovo sistema, consideriamo alcuni esempi concreti:

  1. Caso 1: Omessa Ricezione di una Fattura: un’azienda italiana acquista beni nel mese di settembre 2024, ma non riceve la fattura dal fornitore entro il termine previsto. Prima dell’introduzione del codice TD29, l’azienda avrebbe dovuto emettere un’autofattura per regolarizzare la situazione e versare l’IVA. Con l’introduzione del TD29, dal 1° aprile 2025, l'azienda dovrà semplicemente inviare una comunicazione tramite il Sistema di Interscambio senza dover pagare l’IVA.
  2. Caso 2: Fattura Irregolare: un professionista riceve una fattura con importo errato. Fino al 2025, sarebbe stato necessario emettere un’autofattura per regolarizzare la situazione. Con il TD29, il professionista può inviare una comunicazione tramite il Sistema di Interscambio per correggere l’irregolarità senza dover versare l’IVA.

Nuovo Codice TD29: novità e modalità di utilizzo

Dal 1° aprile 2025, il nuovo codice TD29 entra ufficialmente in vigore come parte delle modifiche introdotte nelle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. Questo codice è destinato a semplificare la comunicazione delle irregolarità o delle omissioni nelle fatture elettroniche, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la situazione senza dover versare l'IVA, come invece accadeva in passato, con l’invio dell’autofattura con codice TD20.

Dal punto di vista tecnico, la compilazione del TD29 richiede l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando un file XML. La struttura di questo file sarà simile a quella delle fatture elettroniche già in uso, ma con la differenza fondamentale che il Tipo Documento dovrà essere impostato su TD29. È essenziale che il cessionario o committente compili correttamente tutti i campi richiesti, in particolare quelli relativi al cedente o prestatore. Qualora il sistema rilevi che i dati del cedente coincidano con quelli del cessionario, il file verrà automaticamente scartato e il contribuente dovrà correggere l’informazione prima di poter inviare nuovamente la comunicazione.

NOTA BENE: Un aspetto rilevante riguarda le modalità di compilazione del campo cedente/prestatore. In questo caso, è importante ricordare che TD29 non è un’autofattura. Pertanto, non è ammesso che il cedente e il cessionario siano lo stesso soggetto, poiché ciò genera un errore di tipo 00471. Nel campo relativo al cedente/prestatore vanno indicati esclusivamente i dati del cedente, il quale deve essere un operatore nazionale. Se il campo IdPaese del cedente ha un valore diverso da IT, il file verrà scartato con il codice errore 00473. Inoltre, è obbligatorio inserire la partita IVA del cedente/prestatore; in mancanza di tale dato, il file verrà respinto con l’errore 00475.

L’adozione del codice TD29 rappresenta una semplificazione significativa nel processo di regolarizzazione delle irregolarità, riducendo l’onere amministrativo per i contribuenti. Non essendo richiesta alcuna registrazione contabile aggiuntiva o il pagamento dell’IVA, l’utilizzo di TD29 consente una gestione più rapida e meno onerosa delle violazioni legate alla fatturazione elettronica. Con questo strumento, il contribuente ha l'opportunità di correggere tempestivamente la propria posizione senza incorrere in ulteriori adempimenti finanziari.

Cosa cambia per il codice TD20?

Sebbene il codice TD29 venga introdotto per semplificare la comunicazione delle irregolarità, il codice TD20 rimarrà in uso per alcune situazioni specifiche. Il codice TD20 continuerà a essere utilizzato per l'emissione dell'autofattura denuncia in casi particolari, come nel caso di operazioni soggette a inversione contabile o acquisti intracomunitari.

L'importante distinzione tra i due codici è che TD29 è destinato solo alle fatture che presentano irregolarità legate alla mancata emissione o a errori nei dettagli della fattura stessa, mentre il TD20 sarà utilizzato per casi particolari, ad esempio in caso di transazioni che richiedono l'inversione contabile, come nel caso di acquisti da fornitori esteri (operazioni intracomunitarie).

Dubbi e incertezze sul periodo transitorio

Il periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 marzo 2025 crea alcune incertezze riguardo alla regolarizzazione delle fatture irregolari o omesse, poiché il nuovo codice TD29 entra in vigore solo dal 1° aprile 2025. In questo lasso di tempo, non sono ancora chiare le indicazioni su quale codice utilizzare per regolarizzare le violazioni.

Le opzioni che si presentano per i contribuenti durante il periodo transitorio sono principalmente due:

  • Continuare a usare il codice TD20, che permette di segnalare le irregolarità senza pagare l'IVA, come previsto dalla normativa precedente. Questo approccio è stato suggerito da alcuni esperti fino all’introduzione ufficiale del codice TD29.
  • Aspettare un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate per sapere come procedere correttamente in questa fase transitoria. La conferma ufficiale dell'Agenzia potrà aiutare a evitare errori e sanzioni.

Un’altra difficoltà legata a questo periodo riguarda la scadenza dei 90 giorni per la comunicazione dell’omissione o irregolarità, che scadono il 31 dicembre 2024 per le operazioni che dovevano essere regolarizzate entro il 31 marzo 2025. Poiché le specifiche tecniche aggiornate con il codice TD29 entrano in vigore dal 1° aprile 2025, i contribuenti non avrebbero potuto utilizzare il nuovo codice per regolarizzare tempestivamente queste violazioni. In assenza di indicazioni chiare, alcuni esperti del settore suggeriscono l'invio di un’autofattura con il codice TD20, senza versare l'IVA e senza gestirla contabilmente, come pratica temporanea per evitare sanzioni. Un’indiretta conferma di questa interpretazione potrebbe essere rappresentata dal fatto che, fino al 31 marzo 2025, il codice TD20 ha continuato a essere utilizzato, seppur senza il riferimento esplicito all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, che invece si applicherà dal 1° aprile con l’introduzione del TD29.

In ogni caso, sarà fondamentale seguire le indicazioni ufficiali che l’Agenzia delle Entrate fornirà non appena possibile, per evitare il rischio di incorrere in sanzioni in assenza di una regolarizzazione corretta.

Entrate, nuova guida per predisporre la fattura elettronica

Sempre il 1° aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la versione aggiornata (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La principale novità riguarda le istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione, che il cessionario o committente deve trasmettere al Sistema di Interscambio utilizzando il codice TD29, evitando così la sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del DLgs. 471/97. Il file TD29, che rappresenta una mera comunicazione e non un’autofattura, non ha rilevanza ai fini IVA, ma deve comunque contenere informazioni dettagliate sui beni e servizi acquistati.

La Guida fornisce inoltre precise indicazioni sulla compilazione del file e sulla possibilità di rettifica mediante un nuovo invio al SdI.

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