Fallimento e debiti tributari. Responsabilità solidale del curatore congruamente motivata

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Secondo i giudici di Cassazione – ordinanza n. 16373 del 17 luglio 2014 – nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento - debiti che siano maturati o meno nella pendenza della procedura fallimentare medesima - è tenuta ad indicare nell'atto di addebito le ragioni da cui scaturirebbe tale responsabilità per cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare.

Il curatore, ossia, deve essere messo nella condizione di esercitare il suo diritto di difesa anche adducendo, eventualmente, l'intervento determinante degli organi di controllo della procedura.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 18 - L'estinzione della società non azzera i debiti tributari – Militerno, Ranocchi

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