Ex ENPALS, rinnovata la disciplina dell’indennità di malattia
Pubblicato il 13 settembre 2021
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Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, appartenenti alla gestione ex ENPALS, l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della tutela, a fronte, però, di giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell’indennità economica.
L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:
- disoccupati;
- “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;
- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021.
Indennità di malattia, le novità dell’ex ENPALS
Con l’art. 66 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, sono state introdotte alcune novità rispetto alla previgente normativa inerente alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Innanzitutto, occorre ricordare che ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva occorre tenere in considerazione la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro. Conseguentemente, risultano obbligati al versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia.
Si ricorda, al riguardo, che la prestazione della malattia è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.
Ex ENPALS, a chi spetta?
La platea dei soggetti iscritti al FPLS per i quali è previsto l’obbligo assicurativo per la malattia è stata analiticamente identificata, nell’art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, con coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative.
Successivamente, da ultimo con il decreto del MLPS del 15 marzo 2005, si è provveduto a un adeguamento delle figure professionali dello spettacolo individuate dal citato D.Lgs C.P.S. n. 708/1947. A tali lavoratori viene quindi riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia sempreché, come indicato in premessa, non percepiscano durante l’evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.
Nell’ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo in argomento, risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:
- i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto;
- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Indennità di malattia per i lavoratori Ex ENPALS, misura e requisiti
Ai fini del diritto all’indennità economica di malattia, la previgente normativa prevedeva che per il lavoratore fossero dovuti o versati, presso il FPLS, almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
Pertanto, essendo modificato il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il FPLS.
Quanto alla misura, l’indennità di malattia è pari:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
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