Retribuzione spettacolo, sanzionato chi non rilascia la certificazione
Pubblicato il 14 luglio 2021
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Le aziende dello spettacolo che, a fine rapporto, non rilasciano a lavoratori dipendenti e autonomi una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, ovvero ne producono una non veritiera, sono soggetti a una sanzione amministrativa. Tale sanzione può arrivare fino a un importo di 10.000 euro. Inoltre, vi è l’impossibilità, per l’anno seguente, di fruire di benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie.
Tali regole, previste dall’art. 66, co. 17 del “Decreto Sostegni-bis”, sono operative dal 1° luglio 2021.
Obbligo di certificazione di retribuzione, campo di applicazione
I soggetti obbligati sono i datori di lavoro e i committenti che operano nel settore dello spettacolo e che versano la contribuzione al fondo ex Enpals confluito da quasi un decennio nell'INPS.
Si tratta di:
- artisti lirici;
- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- direttori di scena e doppiaggio;
- direttori d’orchestra e sostituti;
- concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
- tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- truccatori e parrucchieri.
Certificazione di retribuzione, obbligo di rilascio
L'entrata in vigore è stabilita, dall’art. 66, co. 18 del D.L. n. 73/2021, a decorrere dal 1° luglio 2021. Ne deriva che per tutti i rapporti sopra descritti, cessati da tale data, in assenza della consegna della certificazione previdenziale di nuova istituzione si rende possibile l'applicazione della pesante sanzione prevista dalla disposizione.
Quanto ai termini di rilascio della dichiarazione, la norma nulla specifica in merito. Tuttavia, esiste un termine prescrizionale dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, pari a 5 anni, che può estendersi a 10 anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Obbligo di certificazione di retribuzione, il sistema sanzionatorio
Oltre all’ammontare della sanzione, che può arrivare sino a 10.000 euro, si può andare incontro anche alla perdita, per un anno, di benefici economici e normativi (per esempio un esonero legato a un’assunzione agevolata). Visto, peraltro, che la consegna va fatta al prestatore e a nessun altro, per evitare di incorrere nella penalizzazione è opportuno che l'invio al lavoratore sia documentato.
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