Eventi sismici inagibilità, l'agevolazione prima casa migra sulla nuova

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Eventi sismici inagibilità, l'agevolazione prima casa migra sulla nuova

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 107 del 1° agosto 2017, spiega che in caso di inagibilità dichiarata della sua abitazione principale, con provvedimento degli organi competenti (fino a nuova disposizione), il contribuente può beneficiare delle agevolazioni prima casa per l'acquisto di un nuovo immobile.

È il caso, ad esempio, delle case rese inagibili dal terremoto.

Nella risoluzione è riportata, a sostegno, l'ordinanza della Cassazione n. 100/2010, che già chiariva: “ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia”. Fino a nuova disposizione da parte delle autorità, l'inagibilità dichiarata costringe il contribuente a non poter utilizzare, ai fini abitativi, l'immobile posseduto.

La titolarità attuale dei diritti enunciati dalla Nota II-bis riguarda case di abitazione: deve trattarsi, pertanto, di immobili che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonei al soddisfacimento di esigenze abitative.

Dunque, l'oggettiva impossibilità, finché non è revocata, dà la facoltà di poter dichiarare “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà ….su altra casa di abitazione acquistata…con le agevolazioni…” (Nota II-bis, lettera c), all’articolo 1 della Tariffa, parte prima allegata al TUR), non sussistendo più il rischio di un duplice godimento del beneficio.

Cosa succede se l'inagibilità è revocata

Si spiega nel documento di prassi che: se in data successiva al nuovo acquisto agevolato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile preposseduto è revocata dagli organi competenti, resta acquisito il beneficio goduto dal contribuente per l'acquisto del nuovo immobile, in quanto al momento di detto acquisto risultavano soddisfatte le condizioni per godere dell'agevolazione previste dalla normativa.

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  • eDotto.com - Edicola del 20 aprile 2017 - Nuova Guida per l’acquisto della casa - G. Lupoi

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