Esonero contributivo società cooperative, destinatari e modalità di fruizione
Pubblicato il 19 luglio 2022
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Arrivano chiarimenti dall’Inps, con il messaggio n. 2864 di ieri 18 luglio, in ordine all’esonero contributivo disposto dalla legge di bilancio 2022 a favore delle società cooperative costituitesi dal 1° gennaio 2022.
Vediamo di che si tratta.
Esonero contributivo
Come detto, la legge di bilancio 2022 ha disposto, per le società cooperative nate dal 1° gennaio 2022 e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a seimila euro annui per ciascun lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In adempimento a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022, la misura in questione è concedibile entro e non oltre il 30 giugno 2022, termine finale di operatività della normativa emergenziale dovuta al Covid.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi Inail;
- l’eventuale contributo al Fondo Tfr;
- l’eventuale contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, al Fis, e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e Bolzano-Alto Adige;
- il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.
Destinatari
Beneficiano dell’esonero, quindi, le società cooperative costituite dallo scorso 1° gennaio da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la propria costituzione entro il 30 giugno 2022.
A tali soggetti è stato attribuito dall'Istituto il codice di autorizzazione “8Y”, che, sempre da giugno 2022, assume il significato di “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.
Condizioni
Il diritto all’esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- presenza di DURC;
- assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi in materia;
- rispetto degli accordi nazionali, regionali, territoriali e aziendali
Modalità operative
Ai fini della fruizione dell’agevolazione in oggetto, gli interessati devono inoltrare una richiesta alla Struttura Inps territoriale competente tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto, i datori di lavoro dovranno evidenziare i nomi dei lavoratori interessati dall’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, indicando la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante vanno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n.234/2021”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio. Tale elemento, con riferimento ai mesi di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, può essere indicato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
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