Incentivi all'occupazione: novità nella legge di Bilancio 2022

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Incentivi all'occupazione: novità nella legge di Bilancio 2022

Una Manovra finanziaria espansiva. È stata presentata in questo modo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, la legge di Bilancio per il 2022, varata lo scorso 28 ottobre dal Governo.

30 miliardi di euro (è il valore complessivo della Manovra) destinati, come si legge nel comunicato di fine seduta, a sostenere, secondo la strada indicata dalla Nota di aggiornamento al Def, una politica di bilancio espansiva e secondo un duplice obiettivo: accompagnare il Paese nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19; aumentare il tasso di crescita nel medio termine attraverso gli investimenti e le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra le misure principali del disegno di legge di Bilancio 2022, che ora si appresta ad essere sottoposta al vaglio del Parlamento, si annoverano anche diversi interventi che mirano a incentivare l'occupazione con nuove agevolazioni contributive per i datori di lavoro e con importanti interventi di restyling su agevolazioni già operative.

Datori di lavoro che assumono lavoratori di imprese in crisi

Il capitolo "incentivi all'occupazione" della legge di Bilancio 2022 si apre con l'estensione dell'ambito di applicazione di un ben noto, e ormai consolidato, esonero contributivo.

Trattasi dello sgravio contributivo totale previsto per i datori di lavoro che assumono in modo stabile giovani under 36. La legge di Bilancio 2022 ne estende l'applicazione ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi.

Più nel dettaglio, il richiamo espresso del legislatore è all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Tale norma dispone che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto:

  • nella misura del 100%;
  • per un periodo massimo di 36 mesi (o 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui;
  • con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La legge di Bilancio 2022 prevede che tale esonero contributivo possa essere riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ricordando le istruzioni fornite dall'INPS (circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e messaggio n. 3389 del 07 ottobre 2021), si fa presente che l'esonero giovanile under 36 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L'incentivo non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione e delle imprese del settore finanziario.

Imprese che assumono i percettori del reddito di cittadinanza

La legge di Bilancio 2022 modifica il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l'articolo 8, dedicato agli incentivi all'occupazione dei soggetti percettori di RdC.

La norma del D.L. n. 4 del 2019 attualmente prevede che al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche per mezzo di un soggetto accreditato (articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), è riconosciuto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. Lo sgravio spetta per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Con l'obiettivo di semplificare le modalità di fruizione del bonus contributivo, la legge di Bilancio 2022 dispone che l'agevolazione contributiva possa essere riconosciuta al datore di lavoro privato che assume soggetti che risultano beneficiari di Rdc e senza l'intermediazione della piattaforma ANPAL. Inoltre, l'agevolazione spetta anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato part time e a tempo determinato.

Per  agevolare poi l’occupazione dei soggetti percettori di RdC, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20% del predetto incentivo.

Si ricorda che l'esonero in parola si applica a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria

Il DDL bilancio 2022 prevede poi, nell'ambito della più complessa riforma degli ammortizzatori sociali, un incentivo economico per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Si prevede infatti che al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori in CIGS (articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) venga concesso, per ogni mensilità di retribuzione, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo, che può essere erogato per un numero di mesi non superiore a 12, spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

L'eventuale licenziamento del lavoratore assunto o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio invece non si perde e spetta per tutto il periodo di effettiva durata del rapporto invece in caso di dimissioni del lavoratore.

Il contributo mensile in parola è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori in CIGS costituiscano una cooperativa.

Il beneficio, in quanto aiuto di Stato, va autorizzato dalla Commissione europea.

Cooperative di lavoratori

Alle nuove società cooperative di lavoratori costituitesi dal 1° gennaio 2022 (articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile. 

L’esonero non è riconosciuto se, nell’ultimo periodo d’imposta, il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri arriva una importante novità, che si applicherà in via sperimentale solo nel 2022.

La legge di Bilancio 2022 riconosce infatti uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato per il periodo massimo di un anno dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Le lavoratrici non subiranno nessuna penalizzazione ai fini dell'accumulo contributivo per la pensione. Il legislatore dispone infatti che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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