Esonero contributivo 2021, l'INPS rinvia le scadenze

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Esonero contributivo 2021, l'INPS rinvia le scadenze

Sull'esonero parziale contributivo 2021 manca ancora l'ufficialità del decreto attuativo, ma l'INPS si mobilita e, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021 e nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, differisce fino a nuova comunicazione le prossime scadenze di pagamento per specifiche categorie di lavoratori e aziende.

Esonero contributivo 2021: quadro normativo

L’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonchè per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi i premi dovuti all'INAIL.

La definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'esonero è demandata all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. 

Il primo di questi decreti è stato firmato dal ministro Orlando lo scorso 7 maggio, ma l'iter di pubblicazione è in corso di definizione.

L'INPS con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, in attesa della pubblicazione del summenzionato decreto interministeriale, ha differito la scadenza del pagamento dei contributi.

Esonero contributivo per le filiere agricole

L’articolo 70 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro  e relativamente alla mensilità di febbraio 2021, a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo.

L'esonero spetta alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al decreto Sostegni bis nonchè ai lavoratori autonomi agricoli (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) relativamente alla contribuzione del mese di febbraio 2021.

Inoltre gli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.  L’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020,  è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, al mese di gennaio 2021 (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). L’esonero in parola riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione dei medesimi mesi.

L'INPS ha emanato il messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021, ora integrato dal messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021.

Differimento delle scadenze di pagamento

L'INPS, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, comunica che sono differiti fino alla data che sarà resa nota con nuova comunicazione i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza.

Artigiani e commercianti

Sono differiti i termini di pagamento delle somme dovute, a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021, da artigiani e esercenti attività commerciali (articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

Al riguardo l'INPS evidenzia che il rinvio è circoscritto ai soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021.

Professionisti della Gestione separata INPS

Differiti anche i termini di pagamento delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e che sono iscritti alla Gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Per tali lavoratori l'Istituto non rinvia alle norme sull'esonero contributivo di cui alla legge di Bilancio 2021. Pertanto, salvo successivi approfondimenti, il differimento dovrebbe valere anche in assenza delle condizioni prescritte per l'esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021.

Si ricorda che per artigiani e commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata la scadenza del primo acconto 2021 era prevista per il 30 giugno 2021 (ovvero per il 30 luglio 2021 con maggiorazione dello 0,40%).

Resta confermata la scadenza del saldo 2020 prevista per il 30 giugno 2021.

Lavoratori autonomi agricoli

Sono differiti i termini di pagamento delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni imprenditori agricoli professionali in scadenza il 16 luglio 2021.

Datori di lavoro del settore agrituristico e vitivinicolo 

Sono inoltre differiti i termini di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 in scadenza 16 marzo 2021 per i datori di lavoro del settore agrituristico e vitivinicolo interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto Sostegni bis.

Aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Sono infine differiti i termini di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del decreto Ristori (articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

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