Esonero contributi per autonomi e professionisti: requisiti e condizioni
Pubblicato il 11 maggio 2021
In questo articolo:
- Istituzione e dotazione del Fondo autonomi e professionisti
- Finalità del Fondo
- Categorie di lavoratori beneficiarie
- 1. Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
- 2. Professionisti iscritti alle Casse private
- 3. Lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza
- Requisiti economici e condizioni
- Criteri e modalità di concessione
- 1. Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
- 2. Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
- 3. Lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza
- Monitoraggio finale
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Con comunicato del 7 maggio 2021 il Ministero del lavoro ha reso noto che il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale per l'esonero contributivo parziale 2021 dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
L'atteso provvedimento, che sta per essere pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro nella sezione pubblicità legale, definisce i soggetti destinatari dell'esonero, i requisiti da possedere e le scadenze per la presentazione delle domande ai rispettivi enti previdenziali.
Istituzione e dotazione del Fondo autonomi e professionisti
Il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti è stato istituito dall'articolo 1, commi 20-22, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, incrementata di 1.500 milioni di euro dall'articolo 3 del decreto Sostegni.
La dotazione complessiva, per il 2021, del Fondo è pari ora a 2.500 milioni di euro, stanziamento che costituisce il relativo limite di spesa.
L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il decreto Sostegni ha infatti introdotto il comma 22-bis alla legge di Bilancio 2021, prevedendo che il beneficio sia concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero è rimessa a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il primo è stato firmato appunto lo scorso 7 maggio.
Finalità del Fondo
Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Categorie di lavoratori beneficiarie
Il decreto interministeriale stabilisce che sono destinatarie dello sconto parziale contributivo per l'anno 2021 le seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro il 1° gennaio 2021.
1. Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
Si tratta di lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
L'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
2. Professionisti iscritti alle Casse private
Si tratta di professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
L'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno.
3. Lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza
Si tratta di medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
Per tutti, restano comunque dovuti i contributi integrativi e i premi INAIL.
Requisiti economici e condizioni
I lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza devono possedere i seguenti requisiti:
- aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività.
Gli stessi soggetti devono trovarsi per tutto il periodo oggetto di esonero nelle seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
Per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza l'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020.
In tutti i casi, l'esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Criteri e modalità di concessione
1. Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
Ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS è destinata la quota parte del limite di spesa pari a 1500 milioni di euro.
L'importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
L'eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021.
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
L'INPS avverte i beneficiari dell'esonero sull'esito delle verifiche tramite i propri sistemi istituzionali di comunicazione bidirezionale.
2. Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
Ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza è attribuita la quota parte del limite di spesa pari a 1000 milioni di euro.
L''esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
Le domande sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, secondo lo schema dagli stessi predisposto.
3. Lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza
Per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata dell'INPS e alla presentazione del quadro RR sez. Il della dichiarazione dei redditi la domanda è presentata entro il 31 luglio 2021 all'INPS.
Per medici, agli infermieri e altri professionisti e operatori in quiescenza, tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda è presentata invece ai singoli enti previdenziali.
Monitoraggio finale
L'esonero viene riconosciuto nei limiti di spesa summenzionata.
L'INPS in caso di superamento del limite di spesa provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, che dovranno integrare il versamento secondo le indicazioni del medesimo Istituto.
Per le Casse private i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari sono definiti con successivo decreto.
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