Esenzione IVA per la formazione trova i limiti regionali

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Esenzione IVA per la formazione trova i limiti regionali

L’esenzione Iva per i corsi di formazione non estende la sua portata fuori del territorio regionale senza lo specifico riconoscimento da parte della regione dove si intende svolgere l’attività.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 85 del 4 febbraio 2021.

L’istante fa presente di svolgere corsi di aggiornamento e formazione nel campo della cosmetica e del trucco professionale ed è in possesso dell’iscrizione nell’Albo regionale dei soggetti accreditati della regione dove vengono tenuti i corsi. Ai sensi dell'articolo 10, n. 20), Dpr n. 633/1972, applica l'esenzione ai fini dell'Iva alle prestazioni di formazione rese nella regione.

Visto il positivo riscontro dell’attività, è stata aperta una nuova sede operativa in altra regione dove vengono svolte, con le stesse modalità e con lo stesso corpo docente, le stesse attività di formazione professionale. Viene chiesto se l’esenzione Iva è applicabile anche in questo caso.

Esenzione Iva per corsi di formazione. Occorre il riconoscimento della singola regione

L’Agenzia ricorda che l'articolo 10, n. 20) suddetto, contempla l'esenzione ai fini dell'Iva per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti dalla Pa.

Per aver diritto all’esenzione è necessario che le prestazioni:

  • siano di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • siano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Per gli organismi privati svolgenti attività nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è previsto che il riconoscimento utile ai fini fiscali deve essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), secondo specifiche modalità (iscrizione in appositi albi o mediante l'accreditamento).

Dunque, il riconoscimento ottenuto in una regione – ad esempio l’iscrizione nell’albo dei soggetti accreditati per i corsi formazione professionale – non può essere esteso alle attività svolte dallo stesso organismo al di fuori dell’ambito regionale.

Di conseguenza, non è ammesso applicare l’esenzione Iva per i corsi di formazione svolti al di fuori dell'ambito regionale, perché manca il riconoscimento specifico dell’ente regionale competente.

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