Detrazione Iva su acquisti per corsi di formazione
Pubblicato il 02 luglio 2020
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Confermato, dalla Cassazione, l’annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una Società Consortile a responsabilità limitata.
Quest’ultima svolgeva attività di organizzazione di corsi di formazione professionale, senza corrispettivo a carico degli utenti, corsi finanziati con contributi pubblici da parte della Regione.
Rispetto a queste attività, la società recuperava a tassazione l'Iva detratta sugli acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi.
Secondo l'Ufficio finanziario, trattandosi di contributi pubblici di natura liberale e non corrispettiva, le operazioni dovevano ritenersi fuori campo Iva, ex articolo 2, terzo comma, DPR n. 633/1972.
Da qui la conseguente indetraibilità dell'Iva sugli acquisti operati con detti contributi, posto anche che gli acquisti medesimi erano pertinenti ad operazioni non imponibili ai fini Iva.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso della contribuente evidenziando, in primo luogo, l'irrilevanza dell'origine del contributo ai fini della imponibilità dei successivi acquisti per lo svolgimento delle attività di formazione professionale.
Inoltre, avevano sottolineato che per i detti acquisti, di cui era incontestata l'inerenza in funzione dei fini istituzionali della contribuente, non vi era alcun riscontro che fossero stati effettuati fuori dall'esercizio dell'impresa.
Era così escluso che gli acquisti fossero, in quanto tali, esenti o, comunque, non imponibili.
Realizzazione di corsi di formazione: ok al recupero dell’Iva sugli acquisti
L’Agenzia delle Entrate aveva promosso ricorso in sede di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, una violazione e falsa applicazione di legge, laddove la CTR aveva escluso che lo svolgimento dei corsi di formazione professionale fosse prestazione esente, avendo quale "unico introito somma esente o non imponibile", ossia, il contributo pubblico.
Doglianza, questa, giudicata infondata dalla Suprema corte, la quale, con ordinanza n. 13086 del 30 giugno 2020, ha ricordato i precedenti arresti di legittimità in materia, dai quali le deduzioni della ricorrente Agenzia si erano discostate.
L'attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale – ha rammentato la Corte – “rientra tra quelle commerciali, soggette all'imposta, e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto”.
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