Acquisto della casa coniugale in base ad accordi di separazione: esentasse
Pubblicato il 18 febbraio 2021
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Corte di cassazione: esente da tasse o imposte il trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale.
Un contribuente aveva impugnato il diniego opposto dall’Agenzia elle Entrate alla sua istanza volta ad ottenere il rimborso di quanto pagato per imposta di registro ed ipo-catastale sull’atto con cui egli aveva acquistato dalla moglie la casa coniugale ed il relativo box, acquisto avvenuto in adempimento di accordi di separazione consensuale tra i coniugi, per come omologati dal Tribunale.
La CTR aveva giudicato legittimo il diniego del Fisco, ritenendo che la norma di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987 - che esonera dalle imposte e tasse tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - non fosse in questo caso applicabile.
Questo perché, secondo i giudici di merito, l’imposta era stata pagata su un atto traslativo concernente un bene di esclusiva proprietà della moglie separata e per ragioni autonome alla separazione: non si trattava, ossia, di atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio realizzati sotto il controllo del giudice e nell’ambito di pertinente procedimento.
L’uomo si era rivolto alla Suprema corte, deducendo violazione e falsa applicazione della norma richiamata, atteso che la Commissione tributaria aveva omesso di considerare che l’acquisto in oggetto era stato effettuato, non nei confronti di soggetti terzi, ma in adempimento di accordi omologati dal Tribunale, in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra coniugi.
Immobile trasferito da un coniuge all'altro in attuazione della separazione? Esonero applicabile
Con ordinanza n. 4144 del 17 febbraio 2021, la Sezione tributaria della Cassazione ha giudicato fondata la doglianza del contribuente: l’atto dedotto in giudizio aveva riguardato un trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, trasferimento peraltro avvenuto direttamente da un coniuge all’altro.
Allo stesso – si legge nel testo della decisione – andava applicata la norma esonerativa di cui all’art. 19 citato, a nulla rilevando che la proprietà originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due.
Nella loro decisione, i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato le sentenze con cui la Consulta ha precisato che l’esenzione predetta si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, nonché l’evoluzione giurisprudenziale in materia, tesa a valorizzare la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale.
E’ stato ricordato, in particolare, l’indirizzo enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 2111/2016, con cui è stato affermato che “anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c.; in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi”.
Gli Ermellini, in definitiva, hanno cassato la sentenza impugnata e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, hanno deciso nel merito per l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Esenzione per i provvedimenti di divisione giudiziale tra coniugi
Si segnala che nei giorni scorsi, con sentenza n. 3074 del 9 febbraio 2021, la Cassazione ha ribadito, in materia, l’approdo giurisprudenziale secondo cui anche i provvedimenti giudiziali che definiscano rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite "divorzile", hanno diritto all'esenzione ex art. 19.
Un indirizzo, questo, che ha esteso l'agevolazione anche ai provvedimenti di divisione giudiziale, atteso che la ratio del trattamento tributario agevolato va ravvisata nell'intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo quindi a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e divorzio, o in un momento ad essi successivi, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva.
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