Esclusione dal CPB per passaggio da associazione professionale a Stp

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Esclusione dal CPB per passaggio da associazione professionale a Stp

A seguito del Dl n. 167 del 14 novembre 2024, sono stati riaperti i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale - CPB - per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che non avevano aderito entro la scadenza del 31 ottobre 2024.

E’ quindi possibile aderire al concordato entro il 12 dicembre 2024, presentando una dichiarazione integrativa.

Per beneficiare di questa opportunità, è necessario che:

  • la dichiarazione dei redditi sia stata validamente presentata entro il 31 ottobre 2024. Pertanto, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data, o l'hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024;
  • non sia stata già effettuata l'adesione al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024;
  • la dichiarazione integrativa presentata entro il 12 dicembre 2024 non riporti un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto alla dichiarazione originaria.

È importante sottolineare che questa riapertura dei termini è riservata esclusivamente ai soggetti che applicano gli ISA. I contribuenti in regime forfettario, per i quali il termine per aderire al concordato era il 31 ottobre 2024, non possono beneficiare di questa proroga.

Inoltre, l'adesione al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 consente di accedere al regime di ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022, previsto dall'articolo 2-quater del Decreto-Legge n. 113 del 2024.

Dopo aver ricordato tale importanza scadenza, vanno segnalati due interpelli pubblicati il 6 dicembre 2024 – numeri 247 e 248 - dall’Agenzia delle Entrate, in cui vengono forniti chiarimenti su alcune cause che possono impedire l’adesione al CPB.

Fuoriuscita dal forfetario: possibile aderire al concordato?

La risposta n. 248 del 6 dicembre 2024 tratta il caso di un contribuente aderente al regime forfettario nel 2024 ma che nello stesso anno lo ha abbandonato avendo superato il limite di 100.000 euro di fatturato.

Si interroga se sia applicabile la specifica norma di esclusione del nuovo articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, ossia la lettera b-ter, che vieta l’ingresso al CPB durante il primo periodo fiscale considerato nel concordato nel regime forfettario.

Normativa del regime forfetario

È importante sottolineare che il regime forfettario - articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014 - termina nell'anno in cui i ricavi o i compensi superano i 100.000 euro. In tale situazione, l'imposta sul valore aggiunto diventa applicabile a partire dalle transazioni che superano tale soglia, come specificato dal comma 71 citato.

In merito, la circolare n. 32/E del 2023, nel paragrafo 3.2, chiarisce che il regime forfettario si interrompe nell'anno in cui si verifica il superamento di questo limite. Secondo l'interpretazione letterale della norma e i principi di calcolo del reddito nel regime forfettario, il criterio di cassa è rilevante per stabilire il superamento del limite di 100.000 euro.

Uscire dal regime forfettario a causa del superamento di tale soglia comporta una serie di obblighi fiscali che il contribuente deve rispettare per l'anno fiscale in cui il limite è stato superato, oltre al fatto che il reddito di lavoro autonomo verrà determinato secondo le regole ordinarie.

Relativamente alle norme che governano il CPB, tra le condizioni che impediscono l'accesso alla proposta di concordato preventivo biennale vi è quella per cui il contribuente ha aderito per il primo periodo fiscale che rientra nel concordato, al regime forfettario.

Stante le suddette norme, l’Agenzia delle Entrate osserva che il fatto che un contribuente abbia optato per il regime forfetario nel 2024 e, durante lo stesso periodo fiscale, abbandoni tale regime superando il limite di 100.000 euro previsto, non preclude la possibilità di aderire alla proposta di concordato biennale.

Ciò a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti e condizioni stabiliti dalla normativa e qualora l'intero imponibile prodotto nel 2024, anche quello conseguito sotto l'iniziale vigenza del regime forfetario, sia assoggettato all'imposta sul reddito secondo le regole del regime ordinario.

NOTA BENE: Il superamento della soglia deve essere avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di concordato.

Trasformazione di associazione professionale in Stp

Il quesito che ha dato avvio alla risposta n. 247/2024 riguarda la trasformazione eterogenea da associazione professionale tra avvocati in società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp); non saranno apportate modifiche alla compagine sociale.

Si chiede se ciò possa determinare effetti sull'adesione alla proposta di concordato, dando luogo ad una causa di decadenza o di cessazione del CPB.

Dopo aver analizzato le circostanze che portano alla revoca o alla conclusione del CPB, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 13/2024 stabilisce al primo comma che il concordato perde validità a partire dal periodo fiscale in cui si verificano certe situazioni: ad esempio, quando la società o entità è coinvolta in processi di fusione, scissione o conferimento, oppure quando si verificano cambiamenti nella struttura societaria.

Il motivo di questa norma è prevenire che un ente possa partecipare a un concordato riferendosi a una configurazione economica che non riflette più quella originaria dopo tali operazioni straordinarie.

Trasformazione da associazione professionale a Stp: muta il soggetto

Nel contesto specifico in esame, la transizione da un'associazione professionale a una società tra professionisti con struttura giuridica di società a responsabilità limitata costituisce una variazione nella titolarità: dall'associazione che ha inizialmente aderito al CPB alla società tra professionisti (STP) che lo attuerà effettivamente nel biennio considerato.

Inoltre, tutto ciò comporta che i guadagni generati da un'associazione professionale sono classificati come redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 53, DPR n. 917/1986), invece, per quanto riguarda i redditi derivanti da una STP, rientrano nel reddito d'impresa.

Quindi, la classificazione del reddito delle STP non dipende dall'attività professionale svolta, ma è determinata dalla forma giuridica societaria adottata.

Dunque, si configura la situazione in cui il medesimo ente, originariamente aderente al concordato come produttore di redditi da lavoro autonomo, a seguito di una trasformazione, genererà redditi di impresa durante i due anni di validità del concordato.

Pertanto, la trasformazione modifica la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d'impresa dei redditi prodotti.

Infatti, il funzionamento degli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), applicato ai contribuenti che partecipano al concordato preventivo biennale, varia notevolmente a seconda che si tratti di lavoratori autonomi o di imprenditori.

In conclusione, la transizione da un'associazione professionale a una STP, anche se non altera la composizione sociale, comportando una modifica nella categoria di reddito attribuibile al soggetto interessato, può costituire un motivo di cessazione del CPB secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 13 del 2024.
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