Esami 2021 per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Pubblicato il 26 luglio 2021
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A far data dal 30 settembre 2021, il Decreto Ministeriale 1° marzo 1974 – che definisce la classifica dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e i requisiti generali - risulterà abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2020, n. 94, attualmente vigente limitatamente all’art. 3, comma 4.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 3 giugno 2021, n. 3741, ha fornito le indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento e le tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, per l’anno 2021.
L’art. 11, comma 1, del Decreto 7 agosto 2020, n. 94, dispone che “le sessioni di esame già pubblicate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99”.
Pertanto, le sessioni pubblicate in data antecedente al 30 settembre 2021 si svolgeranno nelle modalità previste dal Decreto Ministeriale 1° marzo 1974, anche nel caso in cui le sedute avranno luogo nel corso del IV trimestre 2021.
Inoltre, si richiama l’attenzione ai periodi degli esami stabiliti, con riferimento a ciascuna sede, nell’Allegato I del Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 94, distinguendo tra:
- uffici in relazione ai quali il periodo della sessione di esami previsto per l’ultimo trimestre 2021 dall’Allegato I del predetto Decreto Ministeriale differisce rispetto a quello già indicato dall’Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 1° marzo 1974 (primi tre trimestri dell’anno). In questa ipotesi, gli Uffici che abbiano già bandito ed effettuato la sessione di esami ai sensi del dettato normativo del 1974, dovranno pubblicare ulteriore avviso per la sessione d’esame che si svolgerà nell’ultimo trimestre 2021, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 agosto 2020;
- uffici per i quali il periodo della sessione di esami fissato nell’ultimo trimestre del corrente anno dal predetto allegato corrisponde a quello già previsto dall’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 1° marzo 1974. In tal caso, l’Ufficio che renderà pubblico il bando in applicazione del nuovo Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, potrà valutare se rendere possibile l’espletamento dell’esame anche a tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla precedente normativa del Decreto Ministeriale del 1974. Altresì, entro il 29 settembre 2021, gli Uffici in questione pubblicheranno un bando per lo svolgimento di esami in base alla normativa di prossima abrogazione;
- Uffici per i quali l’Allegato I istituisce la sessione d’esame nel bimestre settembre – ottobre 2021.
Tenendo conto del tempo intercorrente tra la presentazione delle domande e lo svolgimento delle prove, tali Uffici dovranno pubblicare l’avviso antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 94. Diversamente, in mancanza della predetta pubblicazione si applicherà la disciplina del Decreto Ministeriali del 1974.
Le ITL aventi doppia sede potranno prevedere separate sessioni d’esame presso le distinte sedi.
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