Sostegni. Erogazione del contributo, al beneficiario la scelta
Pubblicato il 08 aprile 2021
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Partita la corsa al contributo a fondo perduto. A seguito del decreto cd. “Sostegni” (D.L. n. 41/2021), infatti, è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza sanitaria. Detto contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza i soggetti che hanno cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 ed i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Due i requisiti necessari per poter accedere al beneficio. Il primo è l’aver conseguito nell’anno 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; per le società con periodo d’imposta “non solare”, occorre fare riferimento al periodo d’imposta “precedente” a quello in corso al 23 marzo 2021. Il secondo requisito concerne la presenza di uno dei seguenti parametri: a) una media mensile del fatturato/corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto alla media mensile del fatturato/corrispettivi relativi all’anno 2019; b) una partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019. In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale la stessa è stata attivata non deve essere considerato. L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale (dal 60% al 20%) alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Come per il passato, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Operativamente, occorre compilare una specifica istanza da presentare - esclusivamente in via telematica – dallo scorso 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. Per predisporre e trasmettere l’istanza si può utilizzare un software ed il canale telematico Entratel o Fisconline ovvero una specifica procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’istanza può essere inviata, per conto del richiedente, anche dagli “intermediari” già delegati al cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza.
Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante. A scelta del beneficiario, infatti, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) ovvero mediante riconoscimento di un “credito d’imposta” di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
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