Equo compenso per i professionisti. La Camera approva

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Equo compenso per i professionisti. La Camera approva

L'equo compenso delle prestazioni professionali ha ricevuto l'approvazione da parte dell'Aula della Camera il 25 gennaio.

Il testo della proposta di legge è stato ripresentato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2022 e assegnato alla Commissione Giustizia che lo ha approvato, all'unanimità e senza emendamenti, il 20 gennaio 2023.

Il provvedimento AC 338, al quale sono state abbinate le proposte di legge AC 73, AC 271, AC 528, è stato adottato dalla Commissione come testo base; ora passa all'esame del Senato.

La proposta di legge, composta di 13 articoli e recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, riproduce fedelmente il testo approvato dalla Camera dei deputati, il 13 ottobre 2021 e dalla Commissione del Senato nel mese di luglio 2022.

Riepiloghiamone i contenuti evidenziando che le nuove norme non si applicheranno alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della stessa legge.

Equo compenso: definizione e ambito di applicazione

È equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge, in particolare:

  • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • per i professionisti non ordinistici, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge sull'equo compenso, e successivamente con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali (legge n. 4 del 2013).

La legge sull'equo compenso dei professionisti si applica in relazione alle attività professionali che:

- hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;

- trovano fondamento in convenzioni;

- sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e loro controllate e mandatarie, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Le norme sull'equo compenso si applicano inoltre ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese nonché alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A.

Per espressa previsione di legge, le norme sull'equo compenso non si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione sono però tenuti a garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Compenso non equo: nullità delle clausole

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera.

Sono, inoltre, nulle le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o che impongano allo stesso l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente o al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Sono nulle clausole e pattuizioni che consistano:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
  • con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso. 

La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto.

Compenso non equo: rideterminazione del giudice

Al giudice viene affidato il compito di rideterminare il compenso iniquo, condannando il committente al pagamento del dovuto e all'eventuale indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

Equo compenso: disciplina

Gli accordi, vincolanti per il professionista e conclusi tra quest'ultimo e le imprese “forti” si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria.

Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.

I parametri per la determinazione dei compensi professionali devono essere aggiornati con cadenza biennale.

I compensi si presumono equi fino a prova contraria se previsti nei modelli standard di convenzione adottati dalle imprese “forti” e concordati con le rappresentanze professionali.

Equo compenso: tutela dei diritti

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione.

Per la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti è ammessa l'azione di classe proposta dal consiglio nazionale dell'ordine per le professioni ordinistiche o dalle associazioni professionali per le professioni non ordinistiche.

Equo compenso: altre disposizioni

Si prevede infine l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso e l'abrogazione di specifiche disposizioni.

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