Equo compenso per i professionisti all'ultimo miglio
Pubblicato il 01 luglio 2022
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Ultimi passaggi parlamentari per il DDL recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021, il provvedimento è stato assegnato il 19 ottobre 2021 alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) , che lo ha licenziato il 29 giugno 2022.
La Commissione ha respinto tutti gli emendamenti, approvando il disegno di legge nel testo passato alla Camera.
Ora la parola finale spetta all'Assemblea del Senato che dovrà decidere se confermare il testo approvato dalla Camera o apportare modifiche, rendendo in tal caso necessario un ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.
Vediamo cosa prevede il disegno di legge in materia di equo compenso (A. S. n. 2419) all'esame del Senato.
Il provvedimento si compone di 13 articoli e mira a rafforzare la tutela del professionista con riguardo alle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese.
Equo compenso: definizione
L'art. 1 definisce equo il compenso:
- proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai parametri ufficialmente stabiliti per la determinazione dei compensi.
I parametri a cui occorre fare riferimento per definire equo il compenso sono definiti:
- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012);
- per gli altri professionisti ordinistici, dai regolamenti stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012);
- per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali (legge n. 4 del 2013).
Equo compenso: ambito di applicazione
L'articolo 2 disegna il perimetro di azione della legge, che si profila più ampio rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 13-bis, comma 1, della legge n. 247 del 2012).
Più nel dettaglio, la proposta di legge si applica ai rapporti professionali che:
- hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- sono regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di un contraente "forte". Sono individuate tali le imprese bancarie e assicurative nonché le loro società controllate, mandatarie e le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, vincolante per il professionista e le cui clausole siano utilizzate dalle imprese contraenti "forti".
Infine la disciplina dell'equo compenso si applica alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse invece le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
Le imprese contraenti "forti" possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali, che si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).
Equo compenso: nullità delle clausole
L'articolo 3 stabilisce che sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera. Sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ufficiali per la liquidazione dei compensi dei professionisti.
Sono nulle inoltre le pattuizioni:
- che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano allo stesso l'anticipazione di spese;
- che riconoscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
Sono infine nulle le clausole e le pattuizioni che consistano:
- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- nel caso di incarico conferito a un avvocato, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;
- nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (software, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.
Non sono nulle invece le clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa.
La nullità della clausola contrattuale non comporta la nullità dell'intero contratto, opera solo a vantaggio del professionista e può essere rilevata anche d'ufficio.
Equo compenso: azione di nullità
L'azione per far valere la nullità dell'accordo, della convenzione, del contratto o altro atto e per chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista dinanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.
Il tribunale ridetermina il compenso secondo i parametri ufficiali previsti dai decreti ministeriali, considerando l'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari. Il parere sulla congruità del compenso o degli onorari costituisce elemento di prova sull'attività prestata.
Il giudice, che può avvalersi anche della consulenza tecnica, una volta rilevato il carattere iniquo del compenso, lo ridetermina e condanna il committente al pagamento del dovuto e eventualmente anche di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (articolo 4).
Equo compenso: aggiornamento dei parametri
L'articolo 5 prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Ordini e collegi professionali introducono inoltre norme deontologiche per sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, ometta di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
Infine, viene stabilito che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria.
I consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.
Equo compenso: prescrizione
Previste anche specifiche norme sulla prescrizione. In particolare, si dispone che il termine di prescrizione:
- del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (articolo 5);
-
dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione (articolo 8).
Equo compenso: altre disposizioni
Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011), acquista l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non ha proposto opposizione entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso (articolo 7).
Il consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o le associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche) possono proporre l'azione di classe per la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti (articolo 9).
Viene istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte (articolo 10).
Equo compenso: regime transitorio e abrogazioni
La proposta di legge prevede che le disposizioni non si applicano alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge (articolo 11).
Infine l'articolo 12, abroga:
- l'art. 13-bis della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012);
- l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati;
- l'art. 2, comma 1, lettera a), del c.d. decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
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