Entrate, online le guide per orientare i cittadini sui bonus fiscali 2025
Pubblicato il 18 giugno 2025
In questo articolo:
- Parte generale: principi, adempimenti e responsabilità
- Visto di conformità: garanzia di correttezza formale
- Dodici macroaree tematiche
- Prestazioni specialistiche, quando si ha diritto alla detrazione
- Spese di istruzioni
- Bonus mobili ed elettrodomestici
- Superbonus: interventi ammessi, condizioni e limiti di detrazione
Condividi l'articolo:
Con l’obiettivo di supportare in modo chiaro e sistematico i contribuenti, i CAF, i professionisti abilitati e gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nella stagione dichiarativa 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato – in un’apposita sezione del proprio sito – una raccolta unitaria di guide tematiche intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.
Questa iniziativa, frutto del lavoro congiunto tra l’Agenzia e la Consulta nazionale dei CAF, si concretizza in un unico compendio composto da una parte generale e dodici vademecum tematici, ciascuno dei quali affronta una specifica categoria di agevolazione fiscale: dalle spese sanitarie agli interessi sui mutui prima casa, dalle spese per l’istruzione alle erogazioni liberali, fino ai capitoli dedicati ai bonus edilizi, come il Superbonus, l’Ecobonus e il bonus mobili ed elettrodomestici.
Le guide, aggiornate con le più recenti novità normative e i documenti di prassi, sono pensate per fornire un supporto operativo chiaro e coerente. Si configurano come uno strumento di trasparenza e collaborazione, coerente con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente, e mirano a garantire uniformità applicativa delle norme su tutto il territorio nazionale.
Oltre a offrire un’esposizione sistematica delle detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta previsti per il 2025, ciascun vademecum specifica anche i documenti che i contribuenti devono presentare per ottenere le agevolazioni e le modalità di conservazione da parte di CAF e professionisti. Ampio spazio è dedicato anche alle dichiarazioni sostitutive che i contribuenti possono rilasciare per attestare i requisiti richiesti, con il relativo valore giuridico e le implicazioni in caso di dichiarazioni mendaci.
Infine, la guida si pone come un riferimento operativo anche per gli uffici dell’Agenzia, facilitando le attività di controllo documentale formale previste ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, secondo criteri di chiarezza, coerenza e semplificazione.
Parte generale: principi, adempimenti e responsabilità
Prima di approfondire le singole macroaree tematiche, è fondamentale soffermarsi sulla parte generale della guida, che costituisce la struttura normativa e metodologica del documento. Questa sezione fornisce un quadro complessivo degli obblighi, delle cautele e delle modalità operative che guidano la corretta gestione della dichiarazione dei redditi, sia per i contribuenti che per i soggetti incaricati dell’assistenza fiscale.
Tra gli argomenti trattati, spiccano:
- Il visto di conformità, strumento centrale per garantire la coerenza tra i dati dichiarati e la documentazione disponibile, con precisi riferimenti a responsabilità e sanzioni.
- La dichiarazione rettificativa, da trasmettere in caso di errori rilevati dopo l’apposizione del visto, con procedure alternative previste in assenza di collaborazione del contribuente.
- La conservazione della documentazione, che deve rispettare standard normativi e tecnici rigorosi, inclusi quelli relativi alla digitalizzazione e al trattamento dei dati sensibili.
- La verifica della corrispondenza tra redditi indicati e documenti fiscali, in particolare per evitare duplicazioni tra dati presenti nella Certificazione Unica e quelli riportati nella dichiarazione.
Ampio spazio è dedicato all’elenco esemplificativo delle dichiarazioni sostitutive che i contribuenti possono rendere per attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi, validi per accedere a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. Questi documenti, laddove falsi, comportano rilevanza penale.
Particolare attenzione viene riservata anche alle regole relative alla documentazione da esibire ai CAF o ai professionisti abilitati in caso di apposizione del visto, con un focus sul trattamento delle spese pluriennali e sulla necessità di evitare doppie detrazioni o deduzioni.
Infine, la guida chiarisce come, nei casi di dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente e il soggetto che presta assistenza fiscale siano esonerati dalla conservazione di parte della documentazione, mentre in caso di modifiche permane l’obbligo integrale di verifica e archiviazione.
Visto di conformità: garanzia di correttezza formale
La parte generale si occupa, in primo luogo, del visto di conformità: uno degli strumenti chiave finalizzato a garantire la regolarità formale delle dichiarazioni fiscali. Viene rilasciato dai CAF o dai professionisti abilitati a seguito di un controllo documentale volto a verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e le certificazioni o giustificativi in possesso del contribuente.
La guida chiarisce che il rilascio del visto non implica la verifica dei presupposti sostanziali (come la legittimità di un intervento edilizio o la qualificazione urbanistica), ma si limita a constatare la presenza e la coerenza della documentazione esibita. Di conseguenza, la responsabilità del CAF o del professionista si configura solo in caso di infedeltà formale del visto, e non per errori sostanziali o omissioni che dipendano dal contribuente.
In caso di errore, è possibile trasmettere una dichiarazione rettificativa oppure – se il contribuente non intende intervenire – inoltrare una comunicazione correttiva, purché non sia già stata contestata l’infedeltà.
Per la conservazione dei documenti, la guida indica modalità rigorose sia per i supporti cartacei che per quelli digitali, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria e alla dichiarazione precompilata. In presenza di crediti superiori a 5.000 euro o per la fruizione del Superbonus, il visto può essere necessario anche per la sola detrazione, a seconda delle modalità di trasmissione della dichiarazione.
Questa parte generale, arricchita da riferimenti puntuali alle circolari dell’Agenzia e agli obblighi normativi vigenti, costituisce un vero e proprio manuale operativo a beneficio degli operatori del settore e degli stessi contribuenti, offrendo certezze in fase dichiarativa e in sede di eventuali controlli formali.
Dodici macroaree tematiche
Oltre alla parte generale, la guida si articola in 12 capitoli tematici, ciascuno dedicato a un ambito specifico di detrazione, deduzione o credito d’imposta, per facilitare la consultazione e l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Di seguito l’elenco delle macroaree trattate:
- Spese sanitarie
- Interessi passivi sui mutui
- Spese di istruzione
- Erogazioni liberali
- Premi assicurativi
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Altre detrazioni e deduzioni
- Crediti d’imposta
- Recupero del patrimonio edilizio
- Riqualificazione energetica
- Bonus mobili ed elettrodomestici
- Superbonus
Prestazioni specialistiche, quando si ha diritto alla detrazione
Le spese per prestazioni mediche specialistiche rientrano tra quelle detraibili nella misura del 19% e costituiscono una voce centrale delle agevolazioni sanitarie. Si tratta, in particolare, di tutte quelle prestazioni rese da un medico specialista in una determinata branca, purché finalizzate alla diagnosi, cura o trattamento di una patologia, e non meramente estetiche o orientate al benessere psicofisico generale.
NOTA BENE: La detrazione è ammessa solo se la natura sanitaria della prestazione risulta chiaramente dalla fattura. Non è sufficiente, ad esempio, che il servizio sia stato reso da un medico: la documentazione fiscale deve riportare in modo preciso la descrizione della prestazione.
Tra le prestazioni specialistiche detraibili rientrano, tra le altre:
- esami di laboratorio, ecografie, TAC, risonanza magnetica, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma;
- trattamenti terapeutici come la fisioterapia, ginnastica correttiva o riabilitativa, sedute di neuropsichiatria, dialisi, anestesia epidurale;
- prestazioni di odontoiatria se correttamente descritte (es. "ciclo di cure mediche odontoiatriche");
- trattamenti legati alla procreazione medicalmente assistita (PMA), come inseminazione, crioconservazione di ovociti o embrioni, purché effettuati in strutture autorizzate;
- spese per redazione di perizie medico-legali;
- trattamenti sanitari come la mesoterapia o l’ozonoterapia, ma solo con prescrizione medica.
Le spese di assistenza specifica, invece, sono quelle rese da personale paramedico qualificato, come infermieri professionali o operatori abilitati a effettuare trattamenti riabilitativi o analisi cliniche (es. fisioterapisti, dietisti, psicologi e biologi nutrizionisti). Anche in questo caso, non è richiesta una prescrizione medica, ma è fondamentale che il documento fiscale riporti chiaramente la figura professionale coinvolta e la prestazione resa.
La guida elenca con precisione anche i requisiti per i massofisioterapisti: solo coloro che hanno ottenuto titoli entro il 17 marzo 1999, o che si sono iscritti agli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020, possono far valere le loro prestazioni ai fini della detrazione.
Per alcune prestazioni particolari, come la dermopigmentazione in caso di alopecia o la luce pulsata per l’irsutismo, la detrazione è ammessa solo se eseguite da personale medico in strutture autorizzate e accompagnate da certificazione che ne attesti la finalità terapeutica.
Spese di istruzioni
Un altro ambito di particolare rilievo affrontato nella guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” riguarda le spese di istruzione, per le quali è prevista una detrazione del 19% dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 15 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate distingue tra spese sostenute per l’istruzione universitaria, spese relative all’istruzione scolastica non universitaria (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie), e spese per la frequenza degli asili nido, sostenute dai genitori.
Ciascuna di queste tipologie è soggetta a limiti di detraibilità, condizioni specifiche per i mezzi di pagamento (che devono essere tracciabili) e documentazione da conservare. Le spese di istruzione, in tutte le loro articolazioni, rappresentano così una delle voci più significative di agevolazione fiscale per le famiglie, purché sostenute nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Istruzione non universitaria
Sono detraibili le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, sia pubbliche che private, e quelle relative a mensa scolastica, trasporto, servizi scolastici integrativi e attività formative extrascolastiche (come corsi di lingua o teatro, gite scolastiche e assicurazione scolastica).
Limite massimo detraibile:
- €800 per alunno/studente, per l’anno d’imposta 2024.
- Il limite è riferito al singolo studente, e va ripartito tra gli aventi diritto.
I documenti richiesti per la detrazione sono:
- Ricevute di pagamento, attestazioni della scuola o bollettini con causale specifica.
- I pagamenti devono essere tracciabili: bonifico, carta, PagoPA, MAV.
NOTA BENE: La ricevuta deve indicare chiaramente la scuola frequentata, il nome dell’alunno, e il servizio pagato. In mancanza, non è ammessa integrazione successiva.
Rette degli asili nido
Rientrano tra le spese di istruzione anche quelle per la frequenza degli asili nido pubblici o privati, che seguono le stesse regole delle scuole dell’infanzia. L’importo massimo detraibile, come per le altre spese scolastiche non universitarie, è soggetto al limite annuo per studente.
Istruzione universitaria
Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari – presso atenei statali o non statali, italiani o stranieri – sono detraibili nella misura del 19%, anche se riferite a più anni. Sono comprese anche le spese per:
- immatricolazione e iscrizione (anche per studenti fuori corso)
- tasse per esami, laurea e “ricognizione”
- partecipazione a test di ammissione
- master universitari, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, TFA, corsi per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente
Limite di spesa:
- Per università statali: la detrazione spetta sull’intero importo versato.
- Per università non statali: il tetto massimo detraibile è stabilito ogni anno con decreto MUR, e varia in base:
- all’area disciplinare del corso (medica, umanistica, scientifica, ecc.)
- alla zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole)
Ad esempio, per l’anno 2024, le spese per corsi di area medica sono detraibili fino a:
- €3.900 per il Nord
- €3.100 per il Centro
- €2.900 per Sud e Isole
Anche per i corsi post-laurea (master, dottorati, specializzazioni) si applicano limiti analoghi.
NOTA BENE:
- Le università telematiche seguono il regime delle non statali.
- I corsi AFAM (conservatori, accademie artistiche e musicali) sono equiparati all’università.
Sono invece escluse le seguenti spese:
- viaggi, vitto e alloggio
- materiale didattico, libri, strumenti musicali
- corsi di istituti non riconosciuti come universitari
La documentazione richiesta e formata da:
- ricevute con importi e causale
- attestazioni dell’ateneo
- dimostrazione della tracciabilità del pagamento
Bonus mobili ed elettrodomestici
Il Bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa pari a 5.000 euro per il 2024, per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento.
La detrazione è riconosciuta solo se gli acquisti sono collegati a interventi edilizi di:
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia,
- manutenzione ordinaria (solo su parti comuni),
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi con stato d’emergenza.
È sufficiente che i lavori siano avviati prima della data di acquisto dei beni. La data di inizio lavori può essere provata tramite titoli edilizi, comunicazioni alla ASL o dichiarazione sostitutiva.
Il bonus copre solo beni nuovi, tra cui:
- Mobili: letti, armadi, tavoli, sedie, divani, materassi, illuminazione.
- Grandi elettrodomestici (classe F o superiore; A per i forni), tra cui: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, asciugatrici, piani cottura, condizionatori, stufe elettriche.
Sono escluse porte, pavimenti, tende e altri complementi d’arredo.
Anche spese di trasporto e montaggio sono detraibili, se pagate con modalità ammesse.
Modalità di pagamento e documentazione
I pagamenti devono avvenire con bonifico, carta di debito o credito. È ammesso anche il finanziamento a rate, se la società erogatrice rispetta le stesse modalità di pagamento.
Il contribuente deve conservare:
- fatture con natura, qualità e quantità dei beni;
- ricevute di pagamento;
- scontrini “parlanti” (con dati del contribuente o tracciabilità).
Collegamento con interventi edilizi e altri bonus
Il bonus spetta anche per:
- mobili destinati alle pertinenze dell’immobile oggetto di lavori;
- arredi delle parti comuni condominiali (es. sala riunioni, portineria);
- interventi che beneficiano del Sisma bonus e del Superbonus, anche in caso di opzione per cessione del credito o sconto in fattura.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza delle detrazioni per ristrutturazioni, non è trasferibile in caso di vendita o decesso, ma il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruirne anche se l’immobile viene ceduto.
Superbonus: interventi ammessi, condizioni e limiti di detrazione
L’ultima parte delle tematiche affrontate nella Guida alle dichiarazioni 2025 è riservata al cosiddetto “Superbonus”. Il Superbonus rappresenta una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, è riconosciuto per lavori effettuati su edifici residenziali, anche condominiali, e unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.
Interventi “trainanti” e “trainati”
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario eseguire almeno uno degli interventi “trainanti”, quali:
- isolamento termico delle superfici opache,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,
- interventi antisismici (Sisma bonus).
A questi si possono abbinare interventi “trainati”, come:
- sostituzione infissi,
- installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo,
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
È richiesta la miglioria di almeno due classi energetiche dell’edificio (o il conseguimento della più alta possibile), dimostrata tramite APE pre e post intervento.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo
È agevolabile l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, anche se posizionati su pertinenze (es. tettoie, pensiline). La detrazione massima è:
- 48.000 euro per unità, entro 2.400 €/kW (ridotti a 1.600 €/kW per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia);
- 1.000 €/kWh per i sistemi di accumulo integrati.
È obbligatoria la cessione al GSE dell’energia non autoconsumata, anche se il contratto è in fase di perfezionamento.
Colonnine per veicoli elettrici
La detrazione copre anche le spese per colonnine elettriche:
- 2.000 euro per edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti;
- 1.500 euro (fino a 8 colonnine) e 1.200 euro (oltre 8) per condomìni.
Gli importi si riferiscono a ciascuna unità abitativa, con possibilità di cumulo per interventi sulle parti comuni e sulla singola proprietà.
Spese ammissibili
Oltre ai costi per i lavori, sono ammesse anche:
- spese tecniche e professionali (perizie, asseverazioni, visti di conformità),
- spese accessorie (ponteggi, IVA, imposte di bollo, TOSAP),
- installazione di impianti accessori, come quelli fotovoltaici o di climatizzazione.
Non rientra, invece, il compenso straordinario all’amministratore condominiale, a meno che svolga ruoli tecnici previsti dalla normativa.
Limiti e modalità di fruizione
I limiti di spesa variano per tipologia di intervento e tipologia di edificio (unifamiliare, condominio, pertinenza, ecc.). La detrazione è ripartita in 4 o 5 quote annuali di pari importo.
Il Superbonus può essere fruito:
- direttamente in dichiarazione dei redditi,
- tramite sconto in fattura,
- con cessione del credito, anche verso banche e intermediari finanziari.
Tuttavia, il beneficio non spetta a chi non ha imposta lorda (es. soggetti con soli redditi esenti o nella no tax area), salvo opzione per sconto o cessione.
Altre condizioni e riduzioni
- In caso di uso promiscuo (es. attività professionale nell’abitazione), la detrazione è ridotta al 50%.
- I contributi pubblici ricevuti devono essere sottratti dalla base detraibile, a meno che non concorrano al reddito.
- Non devono essere incluse nel computo spese rimborsate o risarcimenti assicurativi non legati direttamente ai lavori.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: