Entrate non decisive per l’Irap

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I compensi elevati di un procuratore legale non sono sufficienti a far presupporre la sussistenza di una autonoma organizzazione è, quindi, l’assoggettamento delle sue attività all’Irap. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 26681, depositata lo scorso 6 novembre. Il contribuente è ricorso in giudizio, dopo che l’Amministrazione finanziaria sosteneva, per il 1999-2001, la sussistenza della stabile organizzazione. La tesi del contribuente è stata accolta in primo grado, ma poi respinta dalla Ctr Lombardia, che ha sostenuto che i ricavi del professionista erano di “entità tale da escluderlo sicuramente dalla categoria dei lavoratori autonomi minori, anche senza l’ausilio di personale alle dirette dipendenze”. Inoltre, il professionista si era avvalso sicuramente di collaboratori esterni. La Cassazione ha negato queste affermazioni, riconoscendo che le entrate elevate non fanno necessariamente presupporre l’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per il prelievo regionale. Secondo i giudici di merito sono le modalità con cui viene svolta l’attività a decidere l’assoggettamento o meno a Irap. In questo modo, la Corte differenzia il regime di esenzione dall’Irap rispetto a quello dei contribuenti minimi, categoria che presuppone che non si superi il tetto di 30mila euro di ricavi o compensi.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 47 – Il reddito non implica l’Irap – Alberici

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