E-fatture: versamento imposta di bollo del secondo trimestre 2021
Pubblicato il 23 settembre 2021
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Soggetti Iva alle prese con il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per agevolare i contribuenti l’Agenzia delle Entrate rende disponibili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A, non modificabile), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B, modificabile).
Da qui si aprono due strade: verificare i dati riportati e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, confermare l’integrazione effettuata dall’Agenzia ed effettuare il versamento; se i dati risultano errati, è possibile eliminare le fatture integrate adducendo una motivazione.
Il termine del 30 settembre 2021 risulta dal calendario per il 2021 ed è riferito alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio relative al secondo trimestre 2021. Ma la data può riguardare anche i dati del primo trimestre 2021 se l’importo dovuto per tale periodo non è risultato superiore a 250 euro. Inoltre, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2021.
Si ricorda che il 15 luglio scorso sono stati pubblicati gli elenchi A e B; entro il 10 settembre è stato possibile effettuare modifiche ai dati dell’elenco B; il 20 settembre si è potuto visualizzare l'importo dell’imposta di bollo dovuta (in “Fatture e corrispettivi”).
Un’utile guida è stata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel mese di aprile 2021 per veicolare l’utente ad effettuare l’esatto adempimento.
Modalità di assolvimento dell’imposta
Come sopra esposto, l’importo da versare è calcolato in automatico dall’Agenzia delle Entrate per trimestre di riferimento ed evidenziato nella sezione “Fatture e corrispettivi” (di norma entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, tranne che per il secondo trimestre 2021, in cui termine è slittato al 20 settembre).
Il pagamento può avvenire (provvedimento del 4 febbraio 2021) utilizzando il servizio nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente.
In alternativa, il pagamento può avvenire con il modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da indicare sono:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
In caso di omesso, ritardato o insufficiente pagamento, il contribuente riceverà una comunicazione tramite Pec in cui è indicato l’importo dovuto a titolo di imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi. Vi sono 30 giorni di tempo per effettuare il versamento; dopo, la somma sarà iscritta a ruolo.
Integrazione elenco B
Cosa è stato inserito nell’elenco B? La guida pubblicata informa che vi sono le fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), N4 (operazioni esenti Iva);
- non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.
Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:
- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972;
- TD20 – autofattura per regolarizzazione.
Altresì, non sono presenti le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” è connotato da uno dei seguenti valori:
- RF05 – vendita sali e tabacchi;
- RF06 – commercio di fiammiferi;
- RF07 – editoria;
- RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica;
- RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972;
- RF11 – agenzie viaggi e turismo.
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