e-fatture, pronte le regole tecniche per integrare l’imposta di bollo

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e-fatture, pronte le regole tecniche per integrare l’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 4 febbraio 2021, il provvedimento recante le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.

Nello specifico, si tratta di un nuovo servizio tramite il quale l’Amministrazione finanziaria fornisce ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

  • delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;

  • delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

I suddetti dati vengono messi a disposizione mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente nel sito istituzionale dell'Agenzia.

Fatture elettroniche, integrazione imposta di bollo

E’ stato il cosiddetto Decreto Crescita (Dl n. 34/2019, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58) a prevedere che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, oltre che degli interessi dovuti.

Tale disposizione normativa è stata attuata con il decreto Mef 4 dicembre 2020, che ha apportato modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sulle modalità di recupero dell'imposta di bollo non versata. Tale decreto rimandava ad un provvedimento agenziale la definizione delle regole tecniche tramite cui procedere.

Fatture elettroniche, integrazione imposta di bollo: regole tecniche

L’Agenzia specifica che i dati relativi ai suddetti due elenchi - “Elenco A” delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (non modificabile dal contribuente ed “Elenco B” con i dati delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, trasmesse via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo (suscettibile di modifiche del contribuente) - sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, se ritiene che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può procedere all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. Gli stessi, poi, possono integrare l’Elenco B con i riferimenti delle fatture elettroniche per le quali risulta dovuta l’imposta, anche se non individuare dall’Agenzia.

Le suddette modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio.

In assenza di variazioni, si considerano confermati i dati riportati dall’Amministrazione finanziaria.

Fatture elettroniche, integrazione imposta di bollo: pagamento

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicati nei due elenchi, viene calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Il termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

La somma dovuta può essere versata tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi oppure in modalità telematica con il modello F24.

Se si paga oltre la scadenza, il servizio consente di versare anche le sanzioni e gli interessi da ravvedimento.

Sempre con il provvedimento del 4 febbraio 2021, l’Agenzia definisce anche modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, che la stessa inoltrerà, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore.

ll contribuente, destinatario della comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec, direttamente oppure anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

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