Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia
Pubblicato il 24 ottobre 2025
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 28 del 23 ottobre 2025 con importanti novità per le imprese che effettuano reintroduzioni in franchigia di beni precedentemente esportati, sia in ambito Business to Business (B2B) che Business to Consumer (B2C).
Il documento aggiorna e semplifica le procedure per l’iscrizione negli elenchi “Ret-Relief” ed “E-Commerce Ret-Relief”, armonizzando i percorsi amministrativi, riducendo gli oneri per gli operatori e introducendo un meccanismo di rinnovo annuale automatico per chi rispetta i requisiti di compliance doganale.
La nuova disciplina sostituisce le precedenti circolari n. 37/2020 e n. 46/2020, segnando un passo avanti verso una gestione più efficiente e digitale delle pratiche doganali, in linea con il Codice Doganale dell’Unione e il Regolamento delegato (UE) 2021/234.
Procedura ordinaria e semplificata
L’articolo 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede che, quando un’impresa reintroduce nell’Unione beni che erano stati precedentemente esportati, possa ottenere l’esenzione dai dazi doganali, a condizione che tali beni rientrino nello stesso stato in cui erano usciti.
Fino a poco tempo fa, questa procedura era tutt’altro che snella: per ogni singola operazione di reintroduzione l’operatore doveva chiedere un’apposita autorizzazione all’Ufficio delle Dogane. Ogni domanda implicava un atto formale specifico, con tempi e passaggi amministrativi che rallentavano notevolmente le attività.
Con la circolare 28/2025, l’Agenzia delle Dogane ha voluto semplificare e digitalizzare il processo. Non serve più una richiesta preventiva: è sufficiente presentare una dichiarazione doganale utilizzando il corretto codice di regime (61 10) e quello aggiuntivo (F01). In pratica, l’accettazione della dichiarazione equivale all’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia.
Tuttavia, la procedura ordinaria resta comunque piuttosto articolata. Con la procedura semplificata, invece, il quadro cambia radicalmente. Gli operatori che vi accedono possono contare su formalità dichiarative più snelle e su controlli principalmente a posteriori, basati sul grado di affidabilità e compliance dell’azienda. In altre parole, chi dimostra serietà e trasparenza ottiene un notevole alleggerimento degli adempimenti.
C’è anche un ulteriore vantaggio pratico: quando una dichiarazione di reintroduzione riguarda molti articoli collegati a più bollette di esportazione, l’operatore semplificato può indicarne solo una. L’abbinamento con le altre esportazioni sarà poi verificato nei controlli contabili successivi.
Come si accede alla procedura semplificata
Per poter beneficiare della procedura semplificata di reintroduzione in franchigia, le imprese devono presentare una specifica istanza all’Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui è tenuta (o accessibile) la contabilità principale ai fini doganali.
Non è quindi importante dove si trova fisicamente la merce o il rappresentante doganale: ciò che conta è dove l’azienda conserva la propria contabilità principale.
L’istanza va compilata utilizzando un formulario unico, previsto come allegato alla Circolare, valido sia per la semplificazione “Ret-Relief” (B2B) sia per quella “E-commerce Ret-Relief” (B2C).
Con questo modulo, l’operatore dichiara — sotto la propria responsabilità — di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle Determinazioni Direttoriali. Tra questi:
- avere già le autorizzazioni doganali per operare in “luogo approvato” e come “destinatario autorizzato in transito”;
- rispettare il numero minimo di reintroduzioni mensili (almeno 50, nel caso di attività tramite marketplace);
- disporre di un sistema di controllo interno in grado di tracciare i beni, dimostrando che quelli reintrodotti siano effettivamente gli stessi esportati e nello stesso stato;
- garantire la corrispondenza tra esportatore e reimportatore (lo stesso soggetto, o un suo rappresentante indiretto);
- assicurare la tracciabilità univoca di ogni prodotto tramite codici identificativi e la possibilità per i funzionari doganali di accedere alla contabilità e, se necessario, alle piattaforme e-commerce.
Insieme all’istanza deve essere presentata anche un’autocertificazione sui carichi pendenti presso le Procure della Repubblica, che attesti l’assenza di procedimenti penali a carico dei soggetti indicati dal Regolamento (UE) 2015/2447.
Istruttoria e verifica dei requisiti
Dopo la presentazione dell’istanza, l’Ufficio delle Dogane competente verifica la completezza formale della domanda e dei documenti allegati.
In sostanza:
- l’Ufficio analizza la documentazione fornita;
- può effettuare sopralluoghi;
- valuta l’affidabilità dell’operatore e la solidità dei suoi sistemi contabili e gestionali.
Se la domanda è inammissibile o priva di elementi essenziali, il procedimento viene chiuso entro 10 giorni, con una motivazione sintetica del mancato accoglimento.
Sopralluogo dell’Ufficio Doganale
Dopo la presentazione dell’istanza, l’Ufficio delle Dogane effettua un sopralluogo presso l’azienda richiedente per verificare sul campo la correttezza di quanto dichiarato.
Durante la visita, i funzionari controllano che l’operatore sia affidabile, disponga delle autorizzazioni doganali necessarie e tenga scritture contabili chiare e tracciabili, in grado di collegare le merci esportate con quelle reintrodotte.
Il sopralluogo deve essere avviato entro 10 giorni dalla ricezione della domanda e si conclude con una relazione operativa, non con un verbale ispettivo: si tratta infatti di un controllo di compliance, non di un’ispezione.
L’istruttoria può essere sospesa una sola volta (massimo 30 giorni) se servono ulteriori documenti.
Valutazione dei requisiti per accedere alla semplificazione
L’Ufficio delle Dogane, dopo i controlli preliminari e il sopralluogo, deve verificare che l’azienda richiedente possieda tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per ottenere la procedura semplificata. Ecco i principali criteri.
1. Pregressa operatività con il regime ordinario
L’operatore deve aver già utilizzato il regime doganale 61 10 (reintroduzione in franchigia) con la procedura ordinaria, per dimostrare esperienza e affidabilità.
Chi opera tramite marketplace deve inoltre avere almeno 50 dichiarazioni mensili di reintroduzione per almeno 3 mesi consecutivi.
2. Identità tra esportatore e reimportatore
L’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione devono coincidere, così da garantire la corretta tracciabilità delle merci.
La semplificazione è legata al codice EORI del richiedente e non può essere trasferita ad altre società, neppure dello stesso gruppo.
3. Requisiti di affidabilità
L’azienda deve dimostrare di avere:
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale;
- contabilità corretta e verificabile.
Chi possiede già lo status AEO-C o AEO C+S è considerato automaticamente conforme, se l’autorizzazione è recente (entro 3 anni).
4. Identità della merce
Deve essere sempre possibile provare che i beni reintrodotti siano gli stessi esportati e nello stesso stato.
L’Ufficio deve simulare almeno due casi concreti di controllo, verificando la tracciabilità tramite codici identificativi univoci.
5. Relazione finale dell’Ufficio Doganale (UD)
Al termine della verifica, l’Ufficio redige una relazione istruttoria che descrive:
- il livello di affidabilità dell’operatore,
- la tracciabilità dei flussi,
- la completezza delle scritture contabili.
Il documento, corredato di prove, viene inviato alla Direzione centrale Dogane e alla Direzione Antifrode, che effettua gli ultimi controlli di rischio prima dell’iscrizione al registro delle semplificazioni.
Iscrizione nel Registro delle Semplificazioni
Dopo aver ricevuto la relazione istruttoria dell’Ufficio Doganale, la Direzione Dogane valuta la documentazione e, se necessario, può chiedere integrazioni o chiarimenti entro 5 giorni lavorativi. Se l’Ufficio locale non riesce a rispondere in tempo, l’attività istruttoria può essere formalmente sospesa fino alla trasmissione delle informazioni richieste.
Una volta completata la verifica, entro 10 giorni la Direzione procede all’iscrizione del soggetto autorizzato nel Registro delle semplificazioni procedurali (Ret-Relief o E-commerce Ret-Relief). In contemporanea, la Direzione Antifrode aggiorna il Circuito Doganale di Controllo per abilitare l’operatore alle agevolazioni concesse.
L’iscrizione ha validità annuale, ma può essere rinnovata automaticamente se, dai monitoraggi periodici previsti dalle Determinazioni Direttoriali, l’Ufficio Doganale propone il mantenimento.
In caso contrario, la Direzione centrale comunica all’operatore e alle altre strutture coinvolte:
- la mancata proroga,
- oppure la sospensione o revoca della semplificazione.
Trattamento IVA: chiarimenti
Le operazioni di reintroduzione in franchigia (regime doganale 61 10), sia in forma ordinaria che semplificata, possono essere esentate dall’IVA all’importazione, ma solo in presenza di specifiche condizioni.
In pratica, l’operatore può evitare l’applicazione dell’imposta in due casi principali.
- Se è un esportatore abituale con plafond disponibile.
In questo caso, presenta una dichiarazione d’intento che consente di non applicare l’IVA sulle operazioni di reintroduzione.- Nella dichiarazione doganale vanno indicati i codici documento (01DI, 03DI, 04DI o 05DI) e il codice tributo 406, che identifica l’utilizzo del plafond.
- Questo meccanismo si applica a chi, esportando regolarmente, ha maturato un credito d’imposta (plafond) da utilizzare per operazioni non imponibili.
- Se non è esportatore abituale.
Anche in questo caso può ottenere la non applicazione dell’IVA, in base all’articolo 203 del CDU e all’art. 68, comma 1, lettera d) del DPR 633/72.- La dichiarazione doganale deve riportare il codice documento 06D01 e il codice IVA B00 con aliquota 0%.
- L’accettazione della dichiarazione vale come conferma che l’operatore rispetta tutte le condizioni previste: la merce è rientrata nello stesso stato, la reintroduzione è effettuata dallo stesso soggetto che aveva esportato e sussistono i presupposti per la franchigia doganale.
Un punto importante riguarda gli operatori con plafond:
- se una precedente esportazione ha contribuito alla formazione del plafond e i beni vengono poi reintrodotti in franchigia, l’azienda deve rispettare il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25485/2019).
In sostanza, il plafond può essere utilizzato solo se la merce esportata e poi reimportata non ha già generato un beneficio fiscale non dovuto: l’obiettivo è evitare doppi vantaggi sull’IVA.
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