Accise sulle sigarette. Consulta: l’onere fiscale minimo attuale va ripensato

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L’attuale metodo utilizzato per calcolare l’onere fiscale minimo (OFM) sulle sigarette presenta rilevanti criticità sotto il profilo della proporzionalità, perché limita in modo eccessivo e non giustificato la libertà dei produttori di determinare i prezzi, un principio tutelato dalla direttiva 2011/64/UE.

Secondo la Corte Costituzionale - sentenza n. 183 del 9 dicembre 2025 - il meccanismo oggi in vigore finisce per incidere in modo significativo sulle dinamiche concorrenziali del mercato dei tabacchi lavorati: occorre una revisione normativa che ripristini un adeguato equilibrio tra obiettivi fiscali, tutela della salute e libertà economica degli operatori.

Accise e prezzo delle sigarette: indicazioni della Consulta al legislatore

Rilievo fiscale e regolatorio dell’Onere Fiscale Minimo (OFM)  

L’Onere Fiscale Minimo (OFM) rappresenta uno degli strumenti centrali del sistema impositivo applicato alle sigarette, costituendo un livello minimo di tassazione volto a evitare che prodotti a prezzo particolarmente basso possano eludere gli obiettivi fiscali e sanitari della normativa europea e nazionale.

L’OFM si inserisce infatti nel quadro armonizzato delineato dalla direttiva 2011/64/UE, che disciplina la struttura e le aliquote dell’accisa sui tabacchi lavorati, bilanciando due esigenze fondamentali:

  • tutela della salute pubblica,
  • corretto funzionamento del mercato interno e neutralità concorrenziale.

La sentenza n. 183 del 2025 della Corte costituzionale affronta direttamente la compatibilità del meccanismo italiano di determinazione dell’OFM – basato sulla percentuale applicata al prezzo medio ponderato (PMP) – con tali principi.

Per la Corte, l’attuale meccanismo presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità, con conseguenze dirette sulla libertà di determinazione dei prezzi da parte dei produttori.

Il caso portato all’attenzione della Corte costituzionale  

Origine del contenzioso e impugnazioni degli operatori del settore  

Il giudizio origina da diversi ricorsi proposti da produttori nazionali di sigarette – in particolare imprese operanti nella fascia di prezzo bassa – che hanno impugnato gli atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con cui venivano applicate le regole di determinazione dell’OFM basate sulle recenti modifiche normative.

Gli operatori hanno sostenuto che l’applicazione dell’OFM, così come riformulato dal legislatore negli anni 2019–2024, comportasse:

  • un livellamento forzato dei prezzi delle sigarette di fascia bassa verso il PMP;
  • una compressione dei margini di vendita delle imprese non appartenenti al segmento premium;
  • un rafforzamento degli oligopolisti, che rappresentano la quota prevalente del mercato.

Profili giuridici sollevati dal TAR Lazio  

Il TAR del Lazio ha rimesso alla Consulta questioni di legittimità costituzionale relative ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 39-octies del D.lgs. 504/1995, ritenendo che il meccanismo dell’OFM violasse:

  • gli artt. 11 e 117 Cost., per contrasto con la direttiva 2011/64/UE;
  • gli artt. 101 TFUE e 4 TUE, sotto il profilo della tutela della concorrenza;
  • i principi di neutralità fiscale, libertà di determinazione dei prezzi e proporzionalità.

L’attuale meccanismo di calcolo dell’OFM e i suoi effetti sul mercato  

Funzionamento tecnico dell’OFM basato sul prezzo medio ponderato (PMP)  

Il sistema vigente prevede che l’OFM sia determinato applicando una percentuale crescente (fino al 98,80% dal 2025) alla somma dell’accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette immesse in consumo nell’anno precedente.

Questo comporta:

  • un automatismo annuale nella determinazione dell’OFM;
  • un innalzamento progressivo del livello minimo di tassazione;
  • una crescente convergenza tra OFM e PMP.

Criticità evidenziate dalla Corte costituzionale  

La Corte costituzionale ha evidenziato diverse criticità nell’attuale meccanismo di determinazione dell’OFM.

Secondo i giudici, il sistema limita in modo non necessario la libertà dei produttori di definire i prezzi, alterando l’equilibrio concorrenziale in un mercato già caratterizzato da forte concentrazione.

L’OFM, così configurato, incide in particolare sui produttori di fascia bassa, che risultano maggiormente penalizzati dal livello elevato del prelievo. Inoltre, il legame con il prezzo medio ponderato genera un effetto di “autoalimentazione”: l’aumento dei prezzi dei prodotti premium innalza il PMP e, di conseguenza, l’OFM, con ricadute su tutti gli operatori.

Tale dinamica produce un impatto sproporzionato sui segmenti meno forti del mercato, in contrasto con gli obiettivi di equilibrio perseguiti dalla normativa europea.

La decisione della Corte costituzionale  

Motivi dell’inammissibilità e limiti del sindacato costituzionale  

Nonostante abbia riconosciuto le criticità del sistema, la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili.

Il motivo è di natura sistematica: l’eventuale rimodulazione dell’OFM richiede interventi legislativi complessi, con scelte tecniche e politiche multiple, che non possono essere operate direttamente dal giudice costituzionale.

Valutazione della Corte sui principi europei di fiscalità e concorrenza  

La Corte costituzionale, nella sua disamina, ha richiamato i principi europei che regolano la fiscalità dei tabacchi, sottolineando la necessità di mantenere un sistema armonizzato di accise e di garantire condizioni di concorrenza non distorte.

Ha ribadito inoltre che la finalità sanitaria dell’imposta non può tradursi in effetti sproporzionati per gli operatori.

Secondo i giudici costituzionali, l’attuale meccanismo dell’OFM altera questo equilibrio, privilegiando la dimensione sanitaria a scapito della concorrenza, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore unionale.

La Corte sollecita una revisione dell’OFM: le prospettive di riforma  

Opzioni normative indicate dalla Corte per una revisione dell’OFM  

La Corte costituzionale ha quindi indicato al legislatore diverse possibili soluzioni per riformare l’OFM, tra cui il ritorno a un importo fisso per chilogrammo convenzionale, la riduzione dell’aliquota percentuale oggi applicata al prelievo minimo e l’eliminazione degli automatismi legati al prezzo medio ponderato.

Si tratta di interventi che richiedono un delicato bilanciamento tra tutela della salute pubblica e salvaguardia della concorrenza, al fine di evitare effetti distorsivi sul mercato dei tabacchi lavorati.

Collegamento con il disegno di legge di bilancio 2026–2028  

Nel disegno di legge di bilancio 2026–2028 - si segnala - è già previsto un intervento sulla disciplina dell’OFM, volto a superare l’attuale indicizzazione automatica al prezzo medio ponderato, reintrodurre un importo fisso per il prelievo minimo e rivedere complessivamente la struttura delle accise sui tabacchi, così da garantire un impianto più equilibrato e coerente con gli obiettivi normativi.

OFM: riforma coerente con principi europei e costituzionali

La sentenza n. 183/2025, in definitiva, non modifica direttamente il quadro normativo, ma costituisce un richiamo chiaro al legislatore affinché riveda il meccanismo dell’OFM in modo coerente con i principi europei e costituzionali.

La riforma dell’OFM appare quindi un passaggio inevitabile per garantire certezza normativa, neutralità concorrenziale e coerenza con il diritto dell’Unione europea.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Produttori di sigarette impugnano l’OFM, ritenuto distorsivo per il mercato e penalizzante per le imprese di fascia bassa. Il TAR rimette la questione alla Corte costituzionale.
Questione dibattuta Verificare la compatibilità dell’attuale meccanismo dell’OFM con i principi di proporzionalità, concorrenza e libertà di determinazione dei prezzi previsti dal diritto UE e dalla Costituzione.
Soluzione della Corte La Corte riconosce le criticità dell’OFM ma dichiara le questioni inammissibili. Indica al legislatore la necessità di riformare il sistema per ristabilire un equilibrio tra salute, fiscalità e concorrenza.
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