Procedura semplificata per esportazione temporanea merci e reintroduzione in franchigia

Pubblicato il



Procedura semplificata per esportazione temporanea merci e reintroduzione in franchigia

Con circolare n. 27 emanata il 18 dicembre 2024 l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (c.d. DNC).

Regime di esportazione temporanea: normativa

L'esportazione temporanea si riferisce all'invio di merci appartenenti all'Unione verso l'esterno, con l'intento di riportarle successivamente all'interno del territorio doganale dell'Unione. Questo metodo viene adottato quando non è possibile utilizzare altri meccanismi, come il Carnet ATA.

Contrariamente all'importazione temporanea, le cui situazioni sono regolate dal sistema dell'ammissione temporanea secondo le normative dell'Unione, il Codice Doganale dell'Unione (CDU) non stabilisce una normativa specifica per gestire i casi di merci che vengono esportate e poi reintrodotte nello stesso stato originario, escluso il normale deterioramento dovuto all'uso.

Dunque, in caso di esportazione temporanea è necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l’esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.

La circolare n. 27 del 18 dicembre 2024 riprende il contenuto dell’art. 72, D.lgs. n. 141/2024 e delle seguenti norme unionali:

- artt. 203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU);

- artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446;

- artt. 253, 254, 255 e 256 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Semplificato il processo di esportazione temporanea e successivo rientro

L'articolo 72 delle norme supplementari stabilisce, seguendo le linee del revocato TULD, un processo autorizzativo mirato a semplificare le operazioni di esportazione temporanea e il successivo rientro delle merci senza dazi.

Come sottolineato nella circolare 20/2024, l'articolo 72 consente, oltre agli strumenti previsti dall'Unione, di procedere all'esportazione temporanea e alla reimportazione dei beni in modo più diretto, tramite una richiesta di autorizzazione anticipata all'ente responsabile per l'esportazione, facilitando così il processo di reimportazione.

Il conseguente ottenimento dell'autorizzazione permette un'identificazione accurata delle merci esportate, rendendo più efficiente il loro rientro nel territorio dell'Unione.

È importante notare che l'elenco dei prodotti e degli scopi menzionati nel primo comma dell'articolo 72 è puramente indicativo e non completo, dato che l'articolo 203 del CDU non restringe l'applicabilità del regime di reintroduzione in franchigia a determinate categorie di merci.

L'articolo 253 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 richiede che, durante la registrazione della dichiarazione di importazione per merci da reintrodurre, l'operatore debba presentare dettagliate informazioni alla dogana. Ecco un riepilogo delle disposizioni rilevanti:

  • l'operatore deve fornire specifiche informazioni richieste per la dichiarazione di importazione;
  • viene fornita una lista di documenti alternativi tramite i quali l'operatore può soddisfare i requisiti suddetti;
  • è prevista una semplificazione secondo cui, se la dogana ha già accesso alle informazioni sulle merci da reintrodurre, l'operatore non è obbligato a fornire i documenti.

Inoltre, si aggiunge che:

  • se le merci dell'Unione temporaneamente esportate hanno lasciato il territorio ma non sono destinate a essere riportate indietro, non è necessaria alcuna procedura doganale, dato che il nuovo codice non include più l'articolo 211 T.U.L.D., che disciplinava tale situazione;
  • la mancata attuazione del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 72 non impedisce la possibilità di richiedere la reintroduzione in franchigia, come previsto dagli articoli 203 e 204 del CDU.

Procedimento di autorizzazione

Prima di iniziare la registrazione della dichiarazione di esportazione, l'operatore deve sottoporre una richiesta alla Dogana di esportazione, includendo un elenco dettagliato delle merci destinate all'esportazione temporanea che saranno oggetto della dichiarazione stessa.

La Dogana di esportazione esaminerà la richiesta e i documenti allegati, e potrebbe chiedere all'operatore di fornire documenti aggiuntivi, soprattutto per quanto riguarda i metodi di identificazione delle merci (come numeri di serie, targhe, fotografie, descrizioni, ecc.).

Una volta completata l'analisi, la Dogana concederà l'autorizzazione all'esportazione, che conferma l'identificazione delle merci per facilitare il loro futuro rientro.

Nella richiesta, l'operatore dovrà anche segnalare, se necessario, qualsiasi circostanza particolare che giustifichi l'estensione oltre i tre anni ordinari previsti dall'articolo 203 del CDU per la reintroduzione in franchigia.

NOTA BENE: Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'operatore può procedere all'esportazione delle merci, assicurandosi di utilizzare il codice di regime appropriato (23).

Se l'operatore prevede che le merci debbano essere riportate senza dazi attraverso una dogana diversa da quella di esportazione temporanea, può presentare alla Dogana di esportazione, insieme alla domanda di autorizzazione suddetta, anche una richiesta per il rilascio del bollettino INF 3, come specificato nell'articolo 255 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Infatti, il bollettino INF 3 potrà essere presentato al momento della reintroduzione per semplificare il successivo controllo doganale.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito