Dogane. Semplificazioni per la certificazione dell’origine preferenziale delle merci
Pubblicato il 31 luglio 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La certificazione dell’origine preferenziale delle merci per ottenere un regime di favore dei dazi in dogana è al centro dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Dogane.
La nota protocollo 91956/RU del 26 luglio 2019 rilascia indicazioni riguardanti le autorizzazioni per la presentazione delle merci presso un luogo diverso dalla dogana o presso la stessa dogana, sui certificati di circolazione.
La materia riguarda le norme primarie per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi. Il trattamento preferenziale richiede la presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine (Certificati EUR 1, Certificati EUR MED, Certificati Form A).
Origine preferenziale delle merci
Le procedure di rilascio di questi certificati di origine preferenziale sono state normate da provvedimenti datati – circolare n. 11/D del 2010 e nota n. 6305 del 30/5/2003. In particolare, la nota forniva specifiche indicazioni procedurali sulla previdimazione dei certificati EUR1.
Da allora, va sottolineato, vi sono state diverse modifiche normative per quanto attiene al settore delle procedure dell’origine, al fine di tener conto proprio dell’esigenza di celerità, essenziale per l’economia dei traffici commerciali.
Il legislatore unionale ha creato un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore: il certificato EUR 1, a partire dall’accordo UE-Corea del Sud, è stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine.
Dichiarazione di origine
Pertanto, la prova dell’origine, al posto dei certificati di circolazione, può essere data con la compilazione e l’emissione, da parte dell’esportatore, di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale. Tale procedura comporta un’importante semplificazione in quanto evita di ricorrere alla richiesta di certificati ogni volta che si procede ad una spedizione.
In base agli accordi, la dichiarazione di origine può essere compilata:
- dall’esportatore autorizzato;
- dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada ed UE-Giappone);
- da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
Quindi, emerge la figura di esportatore autorizzato: tale qualifica rileva al fine di attestare direttamente il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione.
Questo consente anche di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
Registrazione al sistema REX
Le norme in materia di prove di origine hanno previsto la registrazione al sistema REX, come requisito per la compilazione di una attestazione sull'origine dei prodotti da esportare. Dopo la registrazione, l'operatore commerciale assume la qualifica di "esportatore registrato”.
Le attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati sostituiranno progressivamente i certificati Form A.
- eDotto.com – Edicola del 4 MARZO 2019 - Dogane. Linee guida sulle movimentazioni di prodotti sottoposti ad accisa in ipotesi di hard Brexit – Moscioni
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: