D.L. Ristori quater, nuova sospensione dei versamenti
Pubblicato il 01 dicembre 2020
Condividi l'articolo:
Con l'art. 2 della quarta edizione del Decreto Ristori, il Governo emana la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali scadenti nel mese di dicembre 2020.
La misura, prevista dal Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 149, prevede la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato, aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 che hanno accusato una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di competenza novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dei termini di scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a:
- ritenute fiscali alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tali versamenti, ai sensi del comma 2, risultano, altresì, sospesi per i soggetti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019.
Non sono soggetti alla predetta verifica di fatturato con accesso al beneficio i soggetti che esercitano:
- attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3 novembre 2020, purché rientranti nel sopradetto ambito territoriale nazionale;
- attività dei servizi di ristorazione aventi sede legale o operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
- attività individuate nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis ovvero attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con primo versamento alla medesima data.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: