Dl Liquidità in Gazzetta: le misure del settore Giustizia
Pubblicato il 09 aprile 2020
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Le misure del Dl “Liquidità” n. 23 dell’8 aprile 2020 concernenti il settore Giustizia. Il provvedimento è in vigore da oggi.
E’ stato pubblicato ieri, 8 aprile, il Decreto legge da ultimo approvato dal Consiglio dei ministri recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Termini processuali e udienze: stop fino all’11 maggio 2020
Tra le alte previsioni, il capo V del provvedimento contiene disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.
All’interno di questo, l’art. 36 dispone lo slittamento, dal 15 aprile all’11 maggio 2020, del termine di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Dl Cura Italia (n. 18/2020), concernente il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Attività giudiziaria. Secondo periodo 12 maggio - 30 giugno 2020
Di conseguenza, il termine iniziale del secondo periodo di cui al comma 6 dell’art. 83 - ossia della fase di gestione discrezionale dell’emergenza in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari - è fissato al 12 maggio 2020.
Tale slittamento è applicabile anche ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del medesimo art. 83, in quanto compatibili (procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle controversie, procedimenti davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare), nonché a tutte le attività della Corte dei conti.
La proroga non di applica, invece, ai procedimenti penali in cui i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Processi amministrativi e giudizi tributari
Nei processi amministrativi – sancisce il comma 3 dell’articolo 36 – sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del Cpa.
Il successivo art. 37 dispone, invece, che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del Dl n. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020: sino a tale nuova data, così, rimangono sospesi tutti i termini relativi allo svolgimento di processi amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.
Rispetto ai giudizi tributari, l’art. 29 del nuovo Dl introduce misure volte ad agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia sia stata avviata dalle parti con modalità cartacee.
In particolare si prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si siano costituite in giudizio con modalità analogiche, siano tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
Giustizia: proroga Codice della crisi, contratti bancari, fallimenti, titoli di credito
Tra le altre disposizioni, si segnalano:
- l’art. 4 che introduce una semplificazione nella sottoscrizione di contratti bancari a distanza, possibile anche mediante e-mail non certificata;
- l’art. 5 del nuovo Decreto legge, che differisce, al 1° settembre 2021, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- l’art. 9 recante misure in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione omologati, per i quali, peraltro, i relativi termini di adempimento aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi;
- l’art. 10 relativo ai ricorsi e alle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (indicati, in linea generale, improcedibili se depositati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020);
- l’art. 11 che dispone la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
- edotto.com – Punto & Lex del 7 aprile 2020 - Giustizia. Udienze e termini sospesi fino all’11 maggio – Pergolari
- edotto.com – Punto & Lex del 8 aprile 2020 - Dl Liquidità. Titoli di credito sospesi, contratti bancari a distanza – Pergolari
- edotto.com – Edicola del 7 aprile 2020 - Codice della Crisi d’impresa con slittamento ampio – Moscioni
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