Dl Liquidità. Titoli di credito sospesi, contratti bancari a distanza

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Dl Liquidità. Titoli di credito sospesi, contratti bancari a distanza

Sospensione generalizzata dei termini di scadenza dei titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

E’ quanto prevede una disposizione contenuta nella bozza del Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 aprile, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (cosiddetto “Decreto liquidità”).

Secondo la nuova previsione, nello specifico, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel predetto periodo, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.

Si tratta di una sospensione che opera a favore dei debitori e degli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di formulare espressa rinuncia.

Con tale intervento viene esteso, su tutto il territorio nazionale, il contenuto dell’art. 10 comma 5 del Dl n. 9/2020, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020.

Contratti bancari a distanza: basta l'e-mail non certificata

Altra novità contenuta nella bozza del Dl liquidità è quella che introduce una semplificazione nella sottoscrizione di contratti bancari a distanza.

Così, nel periodo ricompreso tra quella che sarà la data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza, i contratti bancari conclusi con la clientela al dettaglio saranno validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo.

Questo a condizione che i medesimi contratti:

  • siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
  • facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
  • siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 aprile 2020 - Decreto Omnibus. Liquidità per imprese e nuovo stop dei versamenti – Pichirallo

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