Giustizia. Udienze e termini sospesi fino all’11 maggio
Pubblicato il 07 aprile 2020
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Le disposizioni urgenti in materia di giustizia varate dal Consiglio dei ministri nella seduta di ieri, 6 aprile, in relazione alla situazione emergenziale in corso.
Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri, è stato approvato un nuovo Decreto legge recante misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Rispetto quest’ultimo ambito, le nuove disposizioni sanciscono lo slittamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine di cui al Dl Cura Italia, concernente il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Esemplificativamente, sono indicati come termini sospesi quelli afferenti a indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Nel comunicato stampa del Governo di fine seduta viene altresì specificato che sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Fallimenti sospesi, Codice della crisi slitta a settembre 2021
Sono previste, a seguire, alcune misure per quel che concerne la disciplina fallimentare, ricomprese tra gli interventi tesi a garantire la continuità delle aziende.
Tali disposizioni - per come si legge nel comunicato stampa del Governo - sono volte a:
- evitare, fino a quando durerà l’emergenza da Coronavirus, l’apertura del fallimento e delle altre procedure concorsuali fondate sullo stato di insolvenza;
- “sterilizzare” il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (lasciando la possibilità ai creditori, quando il periodo emergenziale sarà passato, di proporre, se del caso, le azioni revocatorie).
Secondo quanto si apprende, le istanze di fallimento rimarrebbero sospese fino al 30 giugno 2020.
Da segnalare, infine, che nella bozza del Dl è disposto anche il differimento, al 1° settembre 2021, dell’entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d’impresa.
- edotto.com – Edicola del 7 aprile 2020 - Codice della Crisi d’impresa con slittamento ampio – Moscioni
- edotto.com – Punto & Lex del 18 marzo 2020 - Dl Cura Italia. Giustizia, udienze e termini sospesi – Pergolari
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