Dl Anticipi, novità su concordato preventivo, Bonus ZES e PNRR

Pubblicato il



Dl Anticipi, novità su concordato preventivo, Bonus ZES e PNRR

Il decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024 – decreto Anticipi – porta con sé le modifiche al concordato preventivo biennale e al bonus ZES, nonché le disposizioni in tema di Pnrr.

Il provvedimento, che si compone di 9 articoli, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Il punto importante è quello sul concordato preventivo: vediamo cosa dispone.

Ravvedimento speciale per anni Covid

La disposizione dell’articolo 7 del decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024 era attesa per colmare una lacuna emersa durante la discussione al Senato del decreto Omnibus.

Si tratta dell’esclusione dei titolari di partita IVA dal meccanismo delle "pagelle fiscali" per gli anni fiscali 2018-2022 a causa delle circostanze eccezionali legate all'emergenza Covid nei periodi del 2020 e 2021.

Dunque, viene aggiunto un nuovo comma, il 6-bis all'articolo 2-quater del Decreto Omnibus (n. 113/2024), che permette ai contribuenti Iva, che applicano gli ISA, di beneficiare del ravvedimento speciale se aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, anche se, per uno qualsiasi degli anni fiscali dal 2018 al 2022, abbiano dichiarato:

ovvero

  • la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.
Va detto che con il DL n. 34/2020, Decreto “Rilancio”, è stata introdotta per i periodi d'imposta 2020 e 2021 l'opzione di adottare metodologie specifiche basate su analisi dettagliate per considerare l'impatto eccezionale della crisi economica e di mercato scatenata dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Questo includeva anche la definizione di nuove circostanze per escludere l'applicabilità degli Isa.

Il ravvedimento in parola è accessibile a coloro che hanno ricavi non superiori a 5.164.569 euro e che calcolano il reddito senza ricorrere a criteri forfettari.

A tale disciplina è collegato il successivo comma 6-ter aggiunto all'articolo 2-quater del Decreto Omnibus, che introduce specifici metodi di calcolo per l'imposta sostitutiva dovuta nel ravvedimento per gli anni fiscali in cui si verificano le situazioni precedentemente descritte. Specificatamente:

  • per le imposte sui redditi e le addizionali correlate, la base imponibile per l'imposta sostitutiva è definita dalla differenza tra il reddito da impresa o autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto per l'anno in questione e il valore di tale reddito aumentato del 25%. L'aliquota del 12,5% viene applicata a questo incremento per calcolare l'imposta sostitutiva;
  • relativamente all'IRAP, la base imponibile per l'imposta sostitutiva si ottiene dalla differenza tra il valore della produzione netta dichiarata per l'anno fiscale di riferimento e il valore incrementato del 25%. L'imposta sostitutiva è poi calcolata applicando un'aliquota del 3,9% a questo incremento.

ATTENZIONE: Le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate e considerando la riduzione del 30 per cento, sono dell’8,75% per la sostitutiva sui redditi e del 2,73% per l’Irap.

In seguito a queste modifiche, è stata introdotta una nuova eccezione al comma 10 dell'articolo 2-quater del Decreto Omnibus, che permette la rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dopo il pagamento dell'unica rata o durante il pagamento rateale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022. Questa possibilità di rettifica è estesa anche ai casi di dichiarazione in fedele riguardante la causa di esclusione menzionata nel nuovo comma 6-bis.

Viene poi messo nero su bianco quanto già annunciato dal Governo: le maggiori entrate dovute alla attuazione del Cpb saranno prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote Irpef (in particolare la seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%)

Bonus Zes

Con l'articolo 8 del decreto-legge Anticipi – decreto legge n. 155/2024 – si introducono modifiche al regime di credito d'imposta per la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (noto come ZES unica).

In particolare, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Omnibus è stato riformulato rendendo possibile, tramite la comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata, indicare investimenti aggiuntivi effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, insieme all'ammontare aumentato del credito d'imposta e alla relativa documentazione di supporto.

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, il 3-bis, all'articolo 1, che stabilisce che se il credito d'imposta utilizzabile raggiunge il massimo consentito, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate determinerà l'ammontare massimo del credito residuo disponibile per ciascun beneficiario, calcolato proporzionalmente alle risorse residue rispetto al totale dei crediti d'imposta segnalati nelle comunicazioni integrative.

Disposizioni in tema di Pnrr

L'articolo 6 del Dl 155/2024 modifica le procedure operative e di finanziamento legate alla nuova norma introdotta durante la conversione del Decreto Omnibus.

Diventa possibile incrementare fino al 90% le anticipazioni a favore degli enti che attuano il Pnrr. Specificatamente, l'articolo 6 stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) deve procedere, come anticipazione, a effettuare i trasferimenti richiesti utilizzando le risorse del Fondo Next Generation EU – Italia. Questi trasferimenti devono avvenire entro 15 giorni dalle richieste, le quali vengono inoltrate attraverso il sistema informatico ReGis, dimostrando la necessità di liquidità per gestire i pagamenti ai soggetti attuatori del PNRR.

Inoltre, se le disponibilità di cassa previste non sono sufficienti per coprire i finanziamenti delle misure PNRR, su sollecitazione delle amministrazioni responsabili di tali misure, il MEF può concedere ulteriori anticipazioni di cassa. Queste sono erogate dal conto di tesoreria denominato "Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", rispettando i limiti delle risorse disponibili. Ciò consente alle amministrazioni di effettuare i pagamenti necessari agli enti attuatori.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito