Dl anti-infrazioni: l’istanza per il rimborso Iva solo in assenza di stabile organizzazione

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Il testo finale del decreto anti infrazioni, che pone rimedio alle procedure di infrazione per ritardato o non corretto recepimento delle direttive comunitarie, prevede che solo i contribuenti Ue che non hanno stabile organizzazione in Italia, a prescindere dalla riferibilità dell’acquisto ad essa o alla casa madre estera, debbano presentare le richieste di rimborso Iva, ex articolo 38-ter del Dpr 633/72. Conseguentemente ne sono esonerati i contribuenti con stabile organizzazione nel territorio italiano.

È confermato, poi, quanto previsto per i fondi comuni non armonizzati. Il decreto stabilisce che i proventi dei fondi esteri non armonizzati non partecipano alla formazione del reddito imponibile dell’investitore sottoscrittore, ma saranno assoggetti a ritenuta del 12,50% a titolo di imposta. Sono state mantenute, inoltre, le disposizioni fiscali sulle Siiq.
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